FISCO OGGI – 9 maggio 2024
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Certificazione unica 2024: i diversi modi per acquisirla
9 Maggio 2024
Non solo attraverso i servizi online, il documento fiscale può essere anche prelevato presso le strutture dell’Inps, trasmesso via Pec, o anche spedito alla residenza del titolare
Con la circolare n. 63 del 7 maggio 2024, l’Inps (Istituto nazionale di previdenza sociale) ha, tra l’altro, illustrato ai cittadini impossibilitati a utilizzare i servizi online gli ulteriori canali di contatto messi a disposizione per agevolare l’acquisizione della Certificazione Unica 2024. Questo al fine di assicurare il più ampio livello di accesso al servizio.
In particolare, oltre alla possibilità di scaricare direttamente la Cu dalla propria area personale “MyINPS”, accessibile con Spid, Cns o Cie, l’Inps prevede anche il rilascio cartaceo del documento fiscale.
In pratica, la Certificazione unica 2024 può essere richiesta
Coloro che sono in possesso di un’utenza di posta elettronica certificata (Pec) possono richiedere la trasmissione in formato elettronico all’indirizzo: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it.
La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
Per l’acquisizione della Certificazione Unica 2024 è possibile, inoltre, avvalersi di un Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (Caf) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.
L’intermediario, prima di tutto, deve essere delegato dall’interessato. Le deleghe acquisite sono numerate e annotate quotidianamente in un apposito registro cronologico contenente il numero progressivo e la data della delega, il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante, nonché gli estremi del documento di identità di quest’ultimo.
In caso di rilascio del modello a un soggetto terzo, anch’esso delegato dal titolare, l’intermediario deve acquisire anche tale ulteriore delega, nonché copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegato. La delega per il prelievo della Cu deve contenere le seguenti informazioni:
• i dati anagrafici dell’interessato e il relativo codice fiscale
• l’anno d’imposta cui si riferisce la Certificazione Unica da prelevare
• la data di conferimento della delega.
Per visualizzare la Certificazione Unica, gli intermediari, oltre alle informazioni anagrafiche del delegante e agli estremi della delega ricevuta, devono indicare:
La Cu può anche essere spedita. Per ottenere l’invio alla residenza del titolare o del suo erede sono attivi i seguenti canali di contatto:
I pensionati residenti all’estero possono richiedere la Certificazione Unica 2024, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero 0039-06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante), servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 (ora italiana) e il sabato dalle 8 alle 14 (ora italiana).
Servizio “Canale/sportello utenza fragile”
Il canale per l’utenza fragile è operativo da ottobre 2023 ed è rivolto agli utenti:
La Cu in Comune e presso e altre Pa abilitate
Il cittadino può ottenere la Certificazione Unica 2024 anche presso i Comuni e le altre pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Inps per l’attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo. Come per gli intermediari, la visualizzazione della Cu da parte degli operatori delle pubbliche Amministrazioni è subordinata all’esistenza di una specifica richiesta del cittadino con le stesse modalità di accesso alle banche dati e di conservazione dei documenti previste per gli intermediari abilitati.
Il rilascio della Cu ai non titolari
Come detto, la Certificazione unica 2024 può essere consegnata anche a persona diversa dal titolare. In questo caso la richiesta può essere presentata ai Patronati, ai Caf, ai professionisti abilitati all’assistenza fiscale o attraverso il servizio di posta elettronica certificata, sia da persona appositamente delegata sia da parte degli eredi del titolare deceduto.
Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega con la quale si autorizza esplicitamente l’Inps al rilascio della Certificazione unica richiesta e dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato. L’intermediario, cui viene presentata la delega, è tenuto a conservare la predetta documentazione per un periodo di tre anni. Tale onere di conservazione non sussiste se l’intermediario ha inserito in procedura la scansione della delega e del documento di riconoscimento del soggetto interessato.
Nel secondo caso, in cui la richiesta sia presentata da eredi del titolare della prestazione, detta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47, Dpr n. 445/2000), con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Fonte: FISCO OGGI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34448
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34441
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
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