MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSegretario di fascia A ricopre il ruolo in una convenzione di segreteria di seconda classe e pertanto non gode della retribuzione da dirigente, ha diritto all'incentivo per le funzioni tecniche in Comuni in cui é stato nominato RUP? Il quesito si riferisce agli incentivi per funzioni tecniche non riferiti alle opere per il PNRR.
Innanzitutto, il TAR Sardegna (sent. n. 95/2018) ha legittimato la nomina del segretario comunale a RUP, affermando:
“(…) la figura del segretario comunale rientra indubbiamente nell’ambito della formula legislativa invocata dalla società ricorrente («il RUP è nominato […] tra i dipendenti di ruolo …»), che deve essere intesa non in termini meramente formalistici (ossia, facendo appello al solo criterio formale del rapporto di servizio con l’amministrazione statale) ma in termini funzionali, secondo la concreta disciplina normativa che caratterizza il ruolo del segretario nell’ambito dell’ordinamento dell’ente locale.”
Ora, l’art. 45, c. 3, D.Lgs. n. 36/2023 dispone:
“3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori (…)”.
E il successivo comma 4 precisa: “(…) Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale."
Si deve a questo punto richiamare la del. Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 131/2018, nella quale si chiarisce:
“(…) l’erogazione degli incentivi tecnici al Segretario generale che svolge le funzioni di Rup è possibile solo nella misura in cui venga esclusa l’equiparazione dello stesso, in considerazione della fascia professionale di appartenenza, al personale con qualifica dirigenziale."
Ne segue che anche al segretario comunale nominato RUP spetta una quota degli incentivi in questione solo se non appartiene alla fascia A.
Nel caso esposto nel quesito, il segretario è inquadrato nella fascia A ma svolge il suo incarico in un ente di fascia B.
L’art. 43, c. 2, CCNL 16.5.2001 dispone:
“1. Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui all’art. 19, comma 7, del DPR n. 465/1997, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio e composto delle seguenti voci:
- trattamento stipendiale di fascia;
- indennità integrativa speciale;
- tredicesima mensilità;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- retribuzione di posizione;
- maturato economico, ove spettante;
- retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.
2. In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico dell’ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall’Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell’ente.”
Teoricamente, perciò, il segretario in oggetto dovrebbe percepire la retribuzione della propria fascia di appartenenza (A), con oneri a carico dell’ente che lo ha nominato tranne che per la retribuzione di posizione il cui importo è in parte a carico del Ministero e in parte a carico dell’ente locale.
Dunque, si ritiene che al segretario non si possa applicare l’art. 45, D.Lgs. n. 36/2023.
7 maggio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7329, sintomo n. 7428
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
presentata dal dott.Giustino Goduti
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 16 aprile 2025
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