Identificazione dei cittadini stranieri

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
07 Maggio 2024

Ho ricevuto richiesta di Iscrizione anagrafica da parte di un nucleo familiare bengalese richiedente asilo.

I tre figli minori hanno tre cognomi diversi, differenti dai cognomi dei genitori.

I genitori affermano che sia normale per l'ordinamento del loro paese.

Si chiede dunque se sia possibile procedere all’iscrizione o se sia necessario che esibiscano gli atti nascita.

Risposta

Uno degli aspetti sicuramente più interessanti della gestione anagrafica dei cittadini stranieri è quello legato alle generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) degli stessi ed alle eventuali discordanze tra quanto riportato sui documenti italiani e quanto indicato su quelli rilasciati dal Paese d’origine.

L’articolo 14 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, dispone che all’atto della dichiarazione anagrafica, colui che trasferisca la propria residenza dall’estero comprovi la propria identità mediante l’esibizione del passaporto o di altro documento equipollente.

La norma (che non riguarda solo cittadini stranieri ma, appunto, tutti coloro che trasferiscono la propria residenza dall’estero) ha probabilmente lo scopo di assicurare la certezza dell’identità del richiedente; è una norma racchiude la regola generale alla quale tutti coloro che chiedono l’iscrizione con provenienza dall’estero debbono attenersi.

La necessità del passaporto o documento equipollente si fonda sulla esigenza di accertare la cittadinanza posseduta dall’interessato e di ricavare dal documento le generalità spettanti al cittadino straniero, secondo le leggi dello Stato di appartenenza.

I diritti della personalità, fra cui viene comunemente annoverato il diritto al nome, sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; in altri termini, solo le autorità dello stato di appartenenza del cittadino straniero sono competenti ad attestare le esatte generalità con cui quest’ultimo deve essere identificato, anche al di fuori dello stato d’origine.

Al riguardo, occorre sottolineare che il mantenimento dell’identità del cittadino straniero appare pienamente in armonia con i principi vigenti in materia di diritto all’identità personale che, rientrando tra quelli della personalità, va regolata dalla Legge nazionale del soggetto.

Tale principio di carattere generale è contenuto nella Convenzione firmata a Monaco il 5 settembre 1980, ratificata dall’Italia con Legge 19 novembre 1984, n. 950, ove si stabilisce all’articolo 1 che “i cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla Legge dello Stato di cui è cittadino. A questo solo scopo le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato.”

Questo disposto è stato successivamente ribadito dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218, recante “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” ed in particolare l’articolo 24 comma 1 che in materia di diritti della personalità dispone “L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto” stabilendo che sia la legislazione dello Stato di appartenenza a regolarne la materia.

La Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali 25 Luglio 2003 n. 20 prot. 03005889-15100/325, avente ad oggetto "Iscrizione anagrafica cittadini stranieri" è l'unica fonte tuttora esistente che mette un punto fermo nella intricata questione della registrazione dei dati relativi ai cittadini stranieri.

Per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio in merito all’individuazione della corretta identità dei cittadini stranieri afferma che "… ai fini dell'individuazione della corretta identità degli stranieri è necessario fare riferimento al cennato articolo 14 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, all'articolo 24 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e alle convenzioni sottoscritte dallo Stato italiano e dai vari Stati esteri.

In particolare, l'ufficiale d'anagrafe dovrà provvedere ad iscrivere il cittadino straniero con i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) desunti dal passaporto o eventualmente da altri documenti rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato di provenienza, tradotti e legalizzati con forme e modalità previste dalla vigente normativa……”

Quindi le corrette generalità del cittadino straniero vanno desunte, in primis, dal passaporto.

Vi sono però cittadini stranieri che non risultano in possesso del passaporto e che necessitano dell’iscrizione anagrafica: sono gli apolidi e i richiedenti asilo e protezione internazionale.

Per quest’ultimi si procede all’identificazione con il solo titolo di soggiorno (o ricevuta contenente fotografia e dati anagrafici minimi) oppure con documenti, certificati e/o attestati rilasciati dalla Commissione territoriale per i rifugiati, come previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

I documenti rilasciati dalla Commissione territoriale per i rifugiati sono idonei anche per la corretta indicazione dei rapporti di parentela nella scheda anagrafica nonché l’indicazione di un eventuale matrimonio contratto all’estero.

6 Maggio 2024              Andrea Dallatomasina

 

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