Emendamenti dei consiglieri di minoranza alle proposte di variazione al bilancio di previsione
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUna cittadina che ha appena acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 risulta iscritta anagraficamente con stato civile “ignoto”. È stato trascritto il suo atto di nascita marocchino, nel quale non risultano annotazioni di matrimonio né indicazioni in merito allo stato civile). È possibile variare lo stato civile da “ignoto” a “nubile” o è necessario richiedere la documentazione comprovante lo stato civile? Qualora volesse sposarsi in Italia, come potremmo verificare lo stato libero?
La funzione pubblica della banca dati anagrafica è inquadrata dalla Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal dPR 30 maggio 1989, n. 223 e la sua autorevolezza quale base di dati di interesse nazionale è confermata dall'articolo 62 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di ANPR.
L'intero assetto del sistema anagrafico si basa sul principio della presunzione di esattezza dei dati, che appunto è elemento costituto dell'attività certificativa dell'anagrafe.
Le recenti riforme in materia di anagrafe nazionale e dei servizi connessi (si pensi alla visura del cittadino, ma anche all'evoluzione della certificazione online "da chiunque e per chiunque") hanno rafforzato l'esigenza di una banca dati il più possibile esatta, viste le responsabilità dell'ufficiale d'anagrafe nella registrazione dei dati. Il concetto fondamentale è il seguente: tutto ciò che è registrato in anagrafe deve essere sempre documentato.
Ricordo che la documentazione proveniente dall'estero, tuttavia, per il cittadino straniero è mezzo idoneo a causare qualsiasi tipo di variazione di dati personali, a cominciare da quelli costitutivi dell'identità (cognome, nome, data e luogo di nascita), fino naturalmente alla cittadinanza, dato fondamentale in quanto consente, ai sensi della Legge 31 maggio 1995, n. 218, di collegare il soggetto a un Paese che potrà quindi documentare in modo "forte" i propri dati. Si pensi, banalmente, alla funzione certificativa del passaporto o delle certificazioni o attestazioni consolari.
La documentazione comprovante gli status personali e i legami dovrà quindi essere rilasciata dalle autorità dello Stato di cui l’interessato è cittadino (o comunque della competente autorità estera, qualora l'evento sia accaduto in altro Paese), in applicazione anche dell’articolo 14 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, che semplicemente recita: "atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza", dovendosi però interpretare in maniera estensiva tale ultimo concetto, come appena detto.
La generica formulazione lascia inevitabilmente spazio a un margine di flessibilità che l'operatore deve avere: nel concetto di atti possono infatti rientrare certificati, attestati ma anche libretti di famiglia, stati di famiglia in cui sono indicate relazioni di parentela e persino passaporti (in cui vengono indicati i nominativi dei genitori).
Si ricorda che per quanto attiene all’esame documentale, va richiamata l’applicazione dell’articolo 33 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, per cui “le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero”, mentre “le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture”.
Inoltre, è fondamentale che la documentazione – che potrà essere un certificato di stato civile ma anche un’attestazione di natura anagrafica o rilasciata dalle autorità consolari – sia tradotta in lingua italiana, con traduzione legale.
Fatte le dovute premesse quanto il cittadino straniero diventa italiano, il campo stato civile nella scheda anagrafica non cambierà. Se c’era SCONOSCIUTO rimarrà sconosciuto fino a quando non presenterà idonea documentazione, così se c’è scritto CONIUGATO rimarrà come tale.
Si ritiene quindi che i dati registrati in anagrafe non possano essere modificati se non a seguito di apposita documentazione che dimostri l'errore o il cambiamento del dato oppure su comunicazione dell'ufficiale dello stato civile che abbia registrato ai suoi atti dati diversi.
Qualora il neo cittadino italiano, con indicazione dello stato civile “non documentato” o “ignoto”, voglia contrarre matrimonio in Italia ci si comporterà come coloro che non hanno un atto di nascita trascritto nei registri di stato civile. Al momento della pubblicazione di matrimonio non è tenuto a presentare documenti ma solamente a rendere dichiarazioni (articolo 51 del dPR 3 novembre 2000, n. 396), renderà apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui, sotto la sua personale responsabilità, dichiarerà di non aver contratto alcun matrimonio in Italia o all’estero e di essere di stato libero.
6 Maggio 2024 Andrea Dallatomasina
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Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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