Controllo di regolarità amministrativa e contabile: pareri e visti

Risposta del Dott.ssa Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
03 Maggio 2024

Si chiede se nelle determine di tutti i settori debba essere inserito anche il parere ex art. 147-bis c. 1 TUEL, oltre al visto del responsabile del servizio finanziario e se quest’ultimo debba essere espresso ai sensi dell'art. 153, comma 5 e/o art. 151, comma 4 del TUEL.

Risposta

Per comodità di consultazione si riporta il testo degli articoli citati nel quesito.
Art. 147-bis
Controllo di regolarità amministrativa e contabile.
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
Art. 153

5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle, proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
Art. 151, comma 4

4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:
a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

Ciò detto, il responsabile del servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica di un provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Il responsabile del servizio finanziario si esprime invece in ordine alla regolarità contabile di un provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, qualora lo stesso comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei correlati impegni contabili, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


03 Maggio 2024              Elena Conte

Per i clienti Halley: ricorrente QS n.3014, sintomo n.3084

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