Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiA seguito della proroga di contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi per ulteriori 12 mesi (arrivando quindi ad una durata di 48 mesi), proroga avvenuta per la necessità di non perdere il know-how acquisito dal personale impiegato progetti pluriennali finanziati con fondi UE e regionali si chiede, tenendo conto che i progetti non sono ancora terminati, se possa essere effettuata un'ulteriore proroga oltre i 48 mesi?
L’art. 60, c. 11, CCNL 16.11.2022 dispone:
“11. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima area, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi, o termini diversi previsti da disposizioni di leggi speciali, e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario;
f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati
g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione;
i) conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
l) attività finalizzate a fronteggiare emergenze sismiche.”
Ne segue che un eventuale prolungamento del contratto a tempo determinato oltre i 48 mesi può essere legittimamente attuato esclusivamente se l’originaria proroga a 48 mesi era stata disposta da una legge speciale la quale preveda inoltre la possibilità di superare il limite suddetto.
Se, invece, la proroga da 36 a 48 è stata disposta ai sensi di uno dei casi sopra elencati alle lettere da a) a l), senza riferimento a una specifica disposizione legislativa, non è consentita un’ulteriore proroga.
02 maggio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n.7302, sintomo n.7401
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Risposta della Dott.ssa Francesca Urbani
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
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