Annullamento in autotutela della cancellazione per irreperibilità

Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
02 Maggio 2024

Un cittadino è stato cancellato per irreperibilità in data 27-02-2024. In data 09-04-2024 perviene modello cons 01 di iscrizione AIRE con decorrenza 11-01-2024. Si chiede quale sia la procedura corretta con cui operare e la corretta data di decorrenza dell’iscrizione AIRE.

Risposta

L’articolo 21-octies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che «È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza».
In questo caso, la cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata effettuata in data 27-02-2024 si configura come un provvedimento illegittimo, adottato dall’ufficiale d’anagrafe in violazione di legge, visto che il cittadino italiano aveva provveduto a richiedere l’iscrizione AIRE ma il Consolato competente non aveva ancora inviato il relativo modello cons.01.
L’articolo 21-nonies dispone che «il provvedimento amministrativo illegittimo..., può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.».

L’annullamento in autotutela dell’atto amministrativo prevede che siano sostanzialmente tre i presupposti che legittimano l’esercizio del potere di autotutela:

  1. la illegittimità del provvedimento amministrativo da ritirare in autotutela;
  2. la sussistenza di un interesse legittimo che consiglia l’esercizio del potere di ritiro dell’atto illegittimo (interesse da ritenere prevalente rispetto a quello al mantenimento dell’atto, ancorché illegittimo);
  3. che il potere di autotutela venga esercitato «entro un termine ragionevole», in considerazione anche dell’affidamento ingenerato dal provvedimento da ritirare e che i provvedimenti amministrativi illegittimi a danno del cittadino, come in questo caso, possono comunque essere annullati senza limiti di tempo.

Con il provvedimento di annullamento, in autotutela, della cancellazione per irreperibilità (atto dovuto anche per evitare un ricorso all’autorità giudiziaria che avrebbe di sicuro esito positivo per il ricorrente), la residenza dell’interessato (l’iscrizione anagrafica) viene ripristinata fin dall’origine nel luogo di precedente iscrizione, anche se non vi abita più.

Tornando ad essere residente nel vostro comune si dovrà lavorare il cons.01 pervenuto in data 09-04-2024, provvedendo alla cancellazione anagrafica per emigrazione all’estero e con contestuale iscrizione AIRE. La decorrenza dell’iscrizione AIRE sarà quella del 11-01- 2024, cosi come disposto dall’articolo 16 comma 3, del Decreto-Legge 25 marzo 2019, n. 22.

L’articolo in questione contiene un’importante disposizione sulla decorrenza degli effetti delle dichiarazioni - rese agli uffici consolari dai cittadini italiani - di trasferimento di residenza all'estero ovvero di trasferimento di residenza o di abitazione all'interno dello Stato estero di residenza.

Ora l’articolo 6 comma 9-bis della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dispone che «Gli effetti della dichiarazione resa all’ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica». 


02 maggio 2024                 Andrea Dallatomasina

Per i clienti Halley: ricorrente QD n.3300, sintomo n.3335

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