Retribuzione segretario di prima nomina in convenzione fascia, Enti superiori a 3.000 ma inferiori a 5.000 abitanti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente che usufruisce dei periodi di malattia lunghi e percepisce l’indennità di specifiche responsabilità mensilmente nello stipendio. L’Ente opera la decurtazione per i primi 10 giorni, per i restanti giorni del mese ad esempio la decurtazione in aprile sarà di giorni 9 i restanti giorni spetta l’indennità di responsabilità? Stesso discorso per l'aspettativa assistenza portatori di handicap, in tale periodo mica spetta l’indennità in oggetto?
La retribuzione durante i periodi di malattia è, in generale, regolata dall’art. 48, c. 11, CCNL 16.11.2022.
Per i primi dieci giorni di ciascun periodo di malattia certificata, si applica la c.d. trattenuta Brunetta che prevede la decurtazione della retribuzione accessoria (compresa dunque l’indennità specifiche responsabilità).
L'orientamento applicativo ARAN 795-21C7 ha infatti chiarito che nel trattamento accessorio si debba considerare anche l'indennità per specifiche responsabilità.
Se la malattia dura più di dieci giorni, dall’undicesimo giorno in poi, per i primi nove mesi: “al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) (...), nonché le indennità in godimento a carattere fisso e continuativo corrisposte per 12 mensilità, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Ora, l’indennità per specifiche responsabilità prevista dall’art. 84, CCNL 16.11.2022 è attribuita per "compensare l’esercizio di un ruolo che, in base all’organizzazione degli enti, comporta l’espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale”.
L’ARAN ha specificato poi, a proposito dell’indennità specifiche responsabilità, che in sede di contrattazione integrativa:
“le parti procedono, autonomamente, all’individuazione anche delle condizioni e delle modalità di erogazione del suddetto compenso, anche sotto il profilo della eventuale decurtazione in caso di assenza dal servizio, qualunque sia la tipologia della stessa, tenendo conto delle caratteristiche specifiche e delle finalità della stessa, dato che il CCNL non fornisce alcuna indicazione o prescrizione delle modalità di corresponsione”.
A questo proposito, dunque, l’ente deve verificare nell’ambito dei contratti decentrati approvati quali siano le condizioni e le modalità di erogazione dell’indennità in caso di assenza (comprese quelle per malattia).
Il contratto decentrato potrebbe infatti specificare, ad esempio, che l’importo attribuito al responsabile del procedimento X è decurtato in proporzione ai giorni di assenza per malattia.
Se nel contratto decentrato nulla è detto a proposito, si ritiene che l’indennità debba essere compresa tra quelle a carattere fisso e continuativo e dunque compresa nella retribuzione da erogare per la malattia fino a nove mesi.
Nel periodo di congedo straordinario disciplinato dall'art. 42, D.Lgs. n. 151/2001, il comma 5-ter precisa:
“5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.”
Allo stesso modo, perciò, se il contratto decentrato dell’ente dispone particolari modalità di erogazione dell’indennità in caso di assenza, si applicheranno tali modalità anche nel calcolo dell’indennità sostitutiva.
In caso contrario, essa dovrà essere considerata un emolumento fisso e continuativo e dunque facente parte dell’indennità in questione.
30 aprile 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n.7298, sintomo n.7398
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
INPS – 26 maggio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: