Congedo straordinario per assistenza disabili e aspettativa non retribuita

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
26 Aprile 2024

Si chiede se è possibile interrompere la fruizione del congedo ex art. 42 del D.Lgs. 151/2001 con un periodo di aspettativa non retribuita ex art. 39 del CCNL 2016/2018, per poi riprendere la fruizione del congedo straordinario biennale ex art. 42 del D.Lgs. 151/2001. Tra il congedo straordinario e l'aspettativa non retribuita non vi sarebbe pertanto una effettiva ripresa in servizio, nemmeno coperta da ferie e/o permessi retribuiti.

Risposta

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circ. n. 1/2012, ha precisato quanto segue:
“Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). 
Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. 
Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell'attività lavorativa ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente o del figlio. 
Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi.”

Pertanto, posto che la norma non vieta l’utilizzo di un periodo di aspettativa subito dopo un periodo di congedo straordinario (anche senza ripresa del servizio), l’unica conseguenza è che, se il dipendente ha utilizzato ad esempio due mesi di congedo straordinario e, senza nemmeno una giornata di rientro lavorativo, ha proseguito l’assenza con altra giustificazione che non sia la malattia del figlio (come nel caso dell’aspettativa per motivi personali), il sabato e la domenica immediatamente precedente l’inizio dell’aspettativa per motivi personali sono conteggiati ai fini del biennio di congedo straordinario.
Ciò non sarebbe accaduto se il dipendente fosse rientrato in servizio anche per un solo giorno.


26 aprile 2024                       Massimo Monteverdi

Per i clienti Halley: ricorrente QP n.7293, sintomo n.7393

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