Pubblicazione di un nuovo servizio di trasmissione delle domande telematiche di intervento del Fondo di Garanzia
INPS – Messaggio n. 2172 del 7 luglio 2025
Risposta del Dott. Luigi D’Aprano
QuesitiChiedo quale sia l'aliquota corretta da applicare in questo caso concreto.
Nell’anno 2020 viene abolita la TASI, (l'ente applicava 7,6 + 1); - L'Ente non pubblica le aliquote sul MEF e non delibera; - l'Ente continua ad applicare l'aliquota 8,1. E' corretto o avrebbe dovuto chiedere solo l'aliquota del 7,6 per mille perché non ha mai pubblicato le aliquote? Un utente ritiene che non avendo pubblicato le tariffe sul portale del Mef, l'ente non avrebbe potuto richiedere l'aliquota 8,1 ma solo 7,6.
Dal 2020 la TASI è stata convogliata nella nuova Imu con aliquota base pari a due aliquote complessive. In questo caso, dal 2020 non avendo provveduto alla pubblicazione, ed essendo trascorsi i termini per la salvaguardia dell’anno 2020, sono applicabili le aliquote minime della nuova IMU (8,6x1000) oppure ancora la sola ex tasi 7,6 per mille?
La legge 160/2019 ha abrogato i precedenti prelievi IMU e TASI contenuti nella legge 147/2013 ed ha istituito un nuovo tributo che, anche se identificato con il medesimo acronimo, è in ogni caso un nuovo tributo. Trattandosi di nuovo tributo, non è possibile applicare automaticamente le aliquote dei prelievi pre-esistenti, in base al principio generale della legge 296/2006 che vede confermate le disposizioni regolamentari fino alla eventuale approvazione di un successivo provvedimento rettificativo.
Non approvando aliquote per l’anno 2020 (o anche solo non procedendo alla loro pubblicazione al MEF), per il primo anno si sono applicate le aliquote di base previste della norma per ogni singola fattispecie. In particolare, il comma 754 della legge 160/2019 prevede che “Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”.
In assenza di esplicita deliberazione l’aliquota da applicare è lo 0,86%.
Anche per quanto riguarda l’eventuale applicazione della maggiorazione TASI il comma 755 ha disciplinato che “A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”. Anche in questo caso, in assenza di specifica deliberazione per l’anno 2020, non sarà possibile applicare la maggiorazione prevista.
24 aprile 2024 Luigi D’Aprano
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INPS – Messaggio n. 2172 del 7 luglio 2025
ANAC – 16 maggio 2025 (delibera 7 maggio 2025, n. 192)
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
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