La persona sottoposta a TSO ha diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL’Ente deve procedere ad impegnare i fondi per 4 commissari esterni di commissione concorso, due dei 4 commissari sono dipendenti di Comuni, un altro è un pensionato (ex dipendente di Comune) e uno è un docente dell'università. Si chiede quale sia l'aliquota contributiva da applicare per calcolare il costo per l'Ente. Si chiede di sapere l'inquadramento fiscale. La dipendente sarà pensionata dal 01/05/2024 ed è inquadrata come una dirigente, iscritta alla gestione separata perché già svolge altri incarichi con l'università.
Come precisato dall’INPS nella circolare n. 16/2014, sono esclusi “dall’assoggettabilità ai soli fini contributivi – ma non ai fini fiscali - i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (art.50 - ex art. 47 - del TUIR), che in linea generale sono quelli in cui manca una correlazione con la prestazione lavorativa ovvero con il rapporto di servizio.”
Tra questi sono elencati anche i redditi di cui all’art. 50, c. 1, lett. b), TUIR:
“(Lettera b) Le indennità ed i compensi percepiti a carico dei terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità.
(…) Rientrano nell’ambito applicativo della citata lettera b) i seguenti redditi:
- Compensi per la partecipazione a comitati tecnici, organi collegiali, commissioni di esami, organi consultivi di datori di lavoro privati e pubblici, ivi compresi quelli percepiti da dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici per prestazioni comunque rese in connessione con la carica o in rappresentanza degli enti di appartenenza (cfr. punto 5.3 circolare ministeriale n.326/E/97; in queste ipotesi l’assimilazione al lavoro dipendente di un attività che può anche essere oggettivamente autonoma deriva dal fatto che essa viene fornita dal dipendente in relazione ad un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale);"
A tale proposito, la circolare poi precisa:
“La norma regolatrice dell’incarico collega una presunzione di possesso della competenza specifica alla circostanza dell’appartenenza del soggetto ad una certa categoria di lavoratori dipendenti o ad una certa posizione d’impiego.
In tali casi segnatamente sussiste una relazione tra l’espletamento dell’incarico e la qualifica posseduta.
Questa categoria reddituale riguarda prevalentemente i pubblici dipendenti con qualifica diversa da quella dirigenziale.
Al fine della corretta individuazione del significato da attribuire al termine “terzo” per un pubblico dipendente, la già menzionata circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E/97 ha precisato che deve trattarsi di un soggetto diverso dallo Stato. Da ciò ne discende che nell’ipotesi in cui detti compensi vengano corrisposti al pubblico dipendente da una Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza, permane la natura di redditi di lavoro dipendente degli stessi.”
Dunque, per i due commissari dipendenti di altro ente locale si applicherà l’aliquota ordinaria vigente ai fini previdenziali (CPDEL: 8,85% a carico dipendente, 23,80% a carico ente), poiché la norma li considera in ogni caso redditi di lavoro dipendente.
Per il docente universitario (di università pubblica o privata, non fa differenza) si applicherà l’aliquota contributiva complessiva del 33% (8,80% a carico docente, 24,20% a carico ente) prevista dall’ordinamento (art. 1, c. 565, L. n. 178/2020), poiché la norma li considera in ogni caso redditi di lavoro dipendente.
Per la dirigente in pensione dal 1.5.2024, poiché l’attività di commissario sarà svolta quando sarà già in quiescenza, non si applicherà nessuna aliquota previdenziale, rientrando il compenso tra i redditi assimilati e dunque esclusi dall’assoggettabilità a fini contributivi.
In generale, poi, l’applicazione dell’IRAP a carico dell'ente è comunque obbligatoria per tutti i commissari, trattandosi di imposta applicata a ogni compenso avente natura di reddito di lavoro dipendente o assimilato, ai sensi dell’art. 10-bis, c. 1, D.Lgs. n. 446/1997:
“1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. (…)”.
Resta, infine, l’applicazione della ritenuta d’acconto IRPEF 20% per tutti e quattro i commissari.
24 aprile 2024 Massimo Monteverdi
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Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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