Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiDipendente ha trasferito proprio contratto a tempo indeterminato ad altro Comune tramite la mobilità, ma continua a lavorare per il nostro Comune ex art. 1, comma 58-bis, L n. 662/1996 e dell'art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, a tempo determinato. Il dipendente ha in atto un pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Continuiamo a trattenere pignoramento dallo stipendio? Dobbiamo darne comunicazione al Comune dove si è trasferito con mobilità? Dobbiamo comunicare qualcosa all’Ade?
L’art. 543, Codice di procedura civile regola il pignoramento presso terzi assegnando al creditore pignoratizio l’onere di notificare al nuovo datore di lavoro il credito da pignorare.
Il comma 1 infatti dispone:
“Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore (…)”.
La procedura di pignoramento riparte cioè da capo se il debitore cambia datore di lavoro (cioè quando cambia il terzo pignorato).
Nel caso illustrato nel quesito, peraltro, il terzo pignorato continua a erogare somme al debitore, in forza di un contratto a tempo determinato.
Ne segue che fino a che non sia notificato al nuovo datore di lavoro a tempo indeterminato l’avviso relativo al pignoramento, il Comune deve continuare a trattenere le somme contenute nel precetto a suo tempo notificato.
Resta, in ogni caso, in capo all’Agenzia delle Entrate (creditore pignoratizio) procedere all’eventuale notifica del pignoramento al nuovo datore di lavoro, così come nulla deve essere comunicato al nuovo datore di lavoro dal precedente.
24 aprile 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n.7280, sintomo n.7380
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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