Certificato di divorzio ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1111

Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
23 Aprile 2024

Perviene, per la trascrizione, dall'Ambasciata in Lisbona certificato di divorzio ai sensi del regolamento CE n. 2201/2003, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'interessato. La decisione di scioglimento del matrimonio è stata decretata dall'Ufficio di Stato Civile in data 21-08-2023. Il modello trasmesso è l'allegato II (art. 36, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio) in portoghese. Si chiede se sia corretto utilizzare il modello II e non il modello VIII, considerato che lo scioglimento è stato disposto non dall’autorità giudiziaria ma dall’Ufficiale di Stato Civile.

Risposta

Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 è stato sostituito dal Regolamento UE n. 1111/2019.
L'articolo 100 del regolamento UE n. 1111/2019, prevede che il nuovo regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e agli accordi registrati il 1° agosto 2022 o posteriormente a tale data. Il secondo comma dello stesso articolo 100 prevede che il precedente regolamento (CE) n. 2201/2003 continua ad applicarsi alle decisioni rese nelle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e agli accordi che sono divenuti esecutivi nello Stato membro in cui sono stati conclusi anteriormente al 1° agosto 2022 e che rientrano nel suo ambito di applicazione. 
Pertanto occorre rifarsi alla data della sentenza di divorzio: se è dopo il 21-08-2023 non si applica più il regolamento (CE) n. 2201/2003, ma si applica il Regolamento UE n. 1111/2019. 
Il Regolamento (UE n. 1111/2019, a differenza del precedente (CE) 2201/2003, distingue in modo esplicito il divorzio conseguito a seguito decisione del giudice (articoli 30 e seguenti) rispetto ai divorzi per atto pubblico, come ad es. quelli notarili o quelli intervenuti in Italia dinanzi all'ufficiale dello stato civile (articoli 64 e seguenti).
Nel primo caso la nuova normativa regolamentare stabilisce che per il riconoscimento di una decisione giurisprudenziale l'interessato deve produrre il provvedimento (sentenza, decreto, ordinanza) e il certificato Allegato II, mentre nel caso di divorzi conclusi in un atto pubblico o in un accordo registrato, oltre all'atto dev'essere prodotto il certificato Allegato VIII. 
Pertanto il cittadino in questione dovrà produrre a codesto ufficio l'atto dell’ufficiale dello stato civile portoghese con cui è stato deciso il divorzio e il certificato Allegato VIII (non l'Allegato II previsto per le decisioni dei giudici). Il comma 5 dell'articolo 66 del Regolamento UE n. 1111/2019, stabilisce l'obbligatorietà della produzione del Certificato Allegato VIII perché si possa procedere a riconoscimento dell'atto pubblico o accordo di separazione o divorzio. In conclusione, si ritiene che il certificato prodotto non sia conforme alle disposizioni del Regolamento europeo che, per il caso di divorzi definiti in atto pubblico, come quello dinnanzi all’ufficiale dello stato civile portoghese, prevede l'obbligo di presentare il Certificato VIII conforme al modulo allegato al Regolamento stesso.


23 Aprile 2024                    Andrea Dallatomasina 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n.3292, sintomo n.3327
 

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