Rilascio della CIE valida per l’espatrio a minore con genitore impossibilitato a fornire l’assenso

Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
23 Aprile 2024

Dobbiamo rilasciare la carta identità ad un minore il cui padre risulta domiciliato per un lungo periodo in una struttura a seguito di incidente stradale, è immobilizzato e quindi nell'impossibilità di porre la propria firma di assenso. Non siamo in grado di sapere se sia capace di intendere e volere. 
Si chiede come si possa rilasciare il documento valido per l'espatrio al minore.

Risposta

L’articolo 3, lettera a), della Legge 21 novembre 1967, n. 1185 dispone che non possono ottenere il passaporto (e, quindi, anche la carta d’identità valida per l’espatrio) «coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa; o, in difetto, dell’autorizzazione del giudice tutelare».
Per quanto riguarda la carta d’identità valida per l’espatrio occorre ricordare le seguenti Circolari del Ministero dell’Interno:

  • n. 7 del 15 Marzo 2012 che riporta «Con l'occasione, si comunica altresì che il Ministero della Giustizia, su richiesta del Ministero degli affari esteri, ha chiarito che in sede di rilascio del passaporto, al fine di assicurare particolari forme di garanzia nei confronti dei minori che intendono espatriare, è necessario, anche in presenza di figli minori naturali conviventi con uno solo dei genitori o di figli legittimi affidati ad uno solo dei genitori separati, ottenere l'assenso di entrambi i genitori. Facendo seguito alla circolare di questa Direzione n. 15/2011, si rappresenta che tale indirizzo, alla luce della sua ratio, trova applicazione anche nel caso di rilascio ai minori di carta d’identità valida per l'espatrio.»
  • n. 15 del 26 Maggio 2011 riporta «“…in particolare, è previsto che la carta d’identità rilasciata ai minori di anni tre una validità di anni tre, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni abbia una validità di cinque anni. Con riguardo all’applicazione di tale disposizione, si richiama il contenuto della Circolare n. 7 del 19 aprile 1993, con la quale è stato chiarito che al fine del rilascio ai minori della carta d’identità valida per l’espatrio, è necessario l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza per motivi all’espatrio, ai sensi dell’articolo 1 d.P.R. 649/1974…»
  • n. 7 del 19 Aprile 1993, che, senza distinguere tra genitori coniugati o non coniugati, conviventi o non conviventi, chiariva: «Particolare attenzione merita il rilascio del documento di cui trattasi ai soggetti minorenni. Quest'ultimi per ottenere l'equipollenza della carta di identità al passaporto devono essere in possesso, a norma dell'articolo 3 comma 1 lettera a) della Legge 21 novembre 1967, n. 1185, dell'assenso di coloro che esercitano la potestà, tutela o curatela; tali soggetti dovranno poi rendere, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 4 Gennaio 1968, n. 15 (ora articolo 5 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), la dichiarazione prevista dal citato d.P.R. 6 agosto 1974, n. 649. A norma dell'articolo 316 del Codice Civile la potestà è esercitata di comune accordo da ambedue i genitori, e, pertanto, l'assenso e la dichiarazione di inesistenza di cause ostative al rilascio del documento, dovranno essere resi da entrambi anche nei casi di separazione previsti dal vigente codice civile. Infatti il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio è da annoverare tra quelle decisioni di maggiore interesse per i figli che ex art. 155 del Codice Civile devono essere adottate da entrambi i genitori».

L’articolo 155, comma 3 del Codice Civile dispone «La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente di affidamento in via esclusiva.»
Ricordo che l’assenso, che in realtà è un’istanza con la quale il genitore chiede che venga rilasciata al minore la carta d’identità valida per l’espatrio per il minore solitamente viene reso direttamente allo sportello sottoscrivendo direttamente il modulo rilasciato dal Portale CIE in sede di rilascio.
Nel caso di impossibilità a recarsi fisicamente allo sportello per la sottoscrizione dell’apposito modulo il genitore assente può renderlo con le modalità previste dall’articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nel caso in cui l’impedimento non sia la semplice difficoltà a recarsi allo sportello ritengo che possa essere d’aiuto il ricorso all’articolo 317 comma 1 del Codice civile, rubricato come «Impedimento di uno dei genitori» recita «Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro».
Per «altro impedimento» può ricomprendersi ogni evento che comporti (pur temporaneamente) l’impossibilità di esercizio della potestà, come la carcerazione o particolari malattie. 
Alla luce della suddetta disposizione ritengo che, previa acquisizione di idonea documentazione comprovante l’effettiva impossibilità del padre di esercitare la potestà genitoriale per causa di salute, si possa procedere acquisendo il solo assenso da parte della madre.


23 Aprile 2024                  Andrea Dallatomasina 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n.3291, sintomo n.3326

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