Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
QuesitiDobbiamo rilasciare la carta identità ad un minore il cui padre risulta domiciliato per un lungo periodo in una struttura a seguito di incidente stradale, è immobilizzato e quindi nell'impossibilità di porre la propria firma di assenso. Non siamo in grado di sapere se sia capace di intendere e volere.
Si chiede come si possa rilasciare il documento valido per l'espatrio al minore.
L’articolo 3, lettera a), della Legge 21 novembre 1967, n. 1185 dispone che non possono ottenere il passaporto (e, quindi, anche la carta d’identità valida per l’espatrio) «coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa; o, in difetto, dell’autorizzazione del giudice tutelare».
Per quanto riguarda la carta d’identità valida per l’espatrio occorre ricordare le seguenti Circolari del Ministero dell’Interno:
L’articolo 155, comma 3 del Codice Civile dispone «La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente di affidamento in via esclusiva.»
Ricordo che l’assenso, che in realtà è un’istanza con la quale il genitore chiede che venga rilasciata al minore la carta d’identità valida per l’espatrio per il minore solitamente viene reso direttamente allo sportello sottoscrivendo direttamente il modulo rilasciato dal Portale CIE in sede di rilascio.
Nel caso di impossibilità a recarsi fisicamente allo sportello per la sottoscrizione dell’apposito modulo il genitore assente può renderlo con le modalità previste dall’articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nel caso in cui l’impedimento non sia la semplice difficoltà a recarsi allo sportello ritengo che possa essere d’aiuto il ricorso all’articolo 317 comma 1 del Codice civile, rubricato come «Impedimento di uno dei genitori» recita «Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro».
Per «altro impedimento» può ricomprendersi ogni evento che comporti (pur temporaneamente) l’impossibilità di esercizio della potestà, come la carcerazione o particolari malattie.
Alla luce della suddetta disposizione ritengo che, previa acquisizione di idonea documentazione comprovante l’effettiva impossibilità del padre di esercitare la potestà genitoriale per causa di salute, si possa procedere acquisendo il solo assenso da parte della madre.
23 Aprile 2024 Andrea Dallatomasina
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