Iscrizione anagrafica per residenza nonostante l’accertamento negativo

Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
24 Aprile 2024

Un cittadino ci ha contattati per informazioni al fine di non essere cancellato per irreperibilità. 
Aveva residenza sul nostro territorio comunale, ma la casa dove viveva (di proprietà della madre) è stata venduta e ora lui passa la quasi totalità dell'anno all'estero, in varie nazioni. Dice che rientrerà probabilmente per un mese all'anno in Italia. Si chiede se in base a tali presupposti l'iscrizione all'AIRE sia da escludere in quanto i 12 mesi devono essere consecutivi. 

 

Risposta

L’articolo 1 comma 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, afferma che “Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.”
L’articolo 1 comma 1 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, afferma che “L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.”

Ricordo che la normativa anagrafica preveda due modalità di iscrizione, finalizzate proprio a consentire l'iscrizione di "TUTTI" coloro che stabiliscono la loro dimora abituale in Italia. 
Come si può notare il criterio prioritario è la "dimora abituale" e il criterio secondario e residuale è il "domicilio" che va utilizzato solo per coloro che non abbiano una dimora abituale (persone senza fissa dimora). 
I due criteri alternativi ed entrambi legittimi perché previsti dalla legge, fanno riferimento a tutte e solo le persone (italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti) che abbiano stabilito la propria dimora abituale in Italia.

Anche il diritto comunitario si è occupato in più occasioni di definire temporalmente il concetto di "residenza" qualora una persona dimorasse per certi periodi in più Stati dell'Unione; in proposito (si veda ad es. la normativa sul diritto di ottenere la patente di guida) alcune disposizioni comunitarie prevedono che per avere diritto alla "residenza" e cioè all'iscrizione anagrafica occorre abitare stabilmente sul territorio di uno Stato almeno per sei mesi e un giorno, quindi per un periodo comunque prevalente rispetto all''altro Stato in cui si risiede.

Quindi se il cittadino in questione non dimora stabilmente all’estero (ai sensi della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, non potrebbe iscriversi in AIRE in quanto non avrebbe uno Stato stabile per sistemare la propria residenza con iscrizione AIRE) ma in Italia, sarà qui che dovrà essere registrato, per "residenza" o per "domicilio".
La prima soluzione potrebbe essere il ricorso all’iscrizione/mutazione per “residenza”.
Ricorda che l'articolo 3 comma 2 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, dispone che "Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata".
Meglio ancora, si esprime la Cassazione Civile, sezione II, del 14 Marzo 1986, dove afferma che “La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altre attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”.

Dunque NON sempre e NON necessariamente, la presenza fisica di una persona è elemento determinante ai fini dell'accertamento del requisito della residenza e, di conseguenza, del diritto all'iscrizione anagrafica.
In alcuni casi (nemmeno tanto rari) gli accertamenti dei vigili saranno sempre negativi e non per questo, queste persone possono restare senza iscrizione anagrafica, ma, se hanno la disponibilità di un alloggio nel quale dichiarano di abitare ogni qual volta ne abbiano la possibilità, sebbene anche molto raramente e per brevi periodi, quello va considerato il "luogo di residenza".
Si tratta di persone che, legittimamente, sono "a casa" raramente, per motivi di lavoro, di studio, di stile di vita, ecc.
Quindi se la persona descritta nel quesito ha la disponibilità dell'alloggio (è di sua proprietà e non risulta affittato ad altri oppure nell’abitazione ove sono iscritti i famigliari), accertato che la dichiarazione circa il motivo dell'assenza e cioè il lavoro itinerante all’estero corrisponde al vero, accertato che tale abitazione ha le caratteristiche minime indispensabili per abitarvi, seppure saltuariamente, l'ufficiale d'anagrafe deve iscrivere questa persona nel luogo dichiarato, anche se gli accertamenti non potranno che essere negativi, per ovvie ragioni.

La seconda soluzione, residuale rispetto alla prima, è quella di iscriverla quale soggetto senza fissa dimora.
Come specificato nell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, “Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.”
Nella nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 recita “ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio si considera residente nel comune di nascita”. 

Inoltre l’articolo 3, comma 39, della Legge 15 Luglio 2009, n. 94, ha aggiunto un quarto comma all’articolo 2 della Legge anagrafica, prevedendo l’istituzione “senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l’utilizzo del sistema Ina-Saia”. 
In base alla nuova normativa cambiano, dunque, le modalità di iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, per le qualii viene introdotto l’obbligo di fornire all’ufficiale d'anagrafe, al momento della richiesta di iscrizione, “gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio”, elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio.
Prima del luglio 2009, eleggere domicilio ai fini anagrafici era sempre stata una scelta libera, esclusiva e incondizionata del richiedente che fosse privo di una dimora stabile; a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, non basta quindi scegliere un comune di residenza, ma occorre anche dimostrare che la scelta è motivata dalla presenza sul territorio comunale di propri “affari ed interessi” che giustifichino l’iscrizione anagrafica.

Il cittadino che richiede l’iscrizione quale senza fissa dimora dovrà utilizzare il modello di “dichiarazione di residenza”, allegato alla circolare n. 9/2012, adattato in cui dovrà dichiarare:

  • di essere una persona senza fissa dimora, quindi di non avere una dimora stabile;
  • di avere il proprio domicilio nel comune, indicando la tipologia di affare o interesse che lo lega al territorio del comune stesso e fornendo anche all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. La terminologia con la quale si definisce il domicilio (“sede principale dei suoi affari e interessi”) e assolutamente generica, tale quindi da ricomprendere interessi di natura economica, ma anche di natura personale, sociale, culturale, ecc.

Quindi il comune competente è quello che individuato dal cittadino e in cui dimostrerà un effettivo collegamento (alias domicilio).
Ricordo che la Corte di Cassazione ha elaborato una definizione illuminante e che non ammette dubbi circa la corretta interpretazione di “domicilio”; afferma la Corte che “Col domicilio si intende il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre principalmente avere riguardo, concentra la generalità dei propri interessi, sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari” (Cass. Civ. 20 luglio 1999, n. 775). Dunque, qualsiasi tipologia di interesse, non solo di natura economica o materiale, ma anche sociale, familiare, perfino morale, soddisfa il requisito del “domicilio”, necessario e sufficiente ai fini del diritto all’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora.

Non solo, ma la Cassazione inserisce un inciso che assume un’importanza fondamentale ai fini della decisione dell’ufficiale d’anagrafe che deve valutare gli elementi forniti dal richiedente a sostegno della sua dichiarazione; con l’inciso “alla cui volontà occorre principalmente avere riguardo”, la Corte di Cassazione ci dice che nella scala dei criteri previsti per il riconoscimento del diritto all’iscrizione anagrafica, a differenza dell’iscrizione delle persone che hanno una dimora abituale, l’elemento soggettivo prevale sull’elemento oggettivo; in pratica, la volontà del dichiarante assume una valenza prevalente e, di fatto, decisiva ai fini dell’individuazione del comune di iscrizione anagrafica. In altre parole, la scelta del comune di iscrizione anagrafica da parte della persona senza fissa dimora, e cioè “la volontà alla quale occorre avere principalmente riguardo” non può essere negata; ne consegue che l’attenzione dell’ufficiale d’anagrafe deve concentrarsi non già sulla presenza nel suo comune del domicilio e cioè dell’interesse, bensì sul requisito prioritario indispensabile per avere diritto all’iscrizione nella via fittizia, e cioè sulla effettiva condizione di “persona senza fissa dimora” cui devono essere assimilate le “persone senza tetto”.


24 Aprile 2024                Andrea Dallatomasina

 Per i clienti Halley: ricorrente QD n.3290, sintomo n.3325
 

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×