Dispersione di ceneri a seguito di cremazione di resti mortali precedentemente sepolti
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta del Geom. Salvatore Di Bacco
QuesitiSi chiede se con un intervento di demolizione e ricostruzione in zona agricola sarebbe consentito destinare ad alloggio agrituristico (con camere e servizi igienici) le parti di edifici preesistenti prima destinati ad accessori e/o manufatti connessi alla conduzione del fondo (rimessa attrezzi agricoli - fienile etc.), anche con particolare riguardo alle LL.RR. d'Abruzzo.
Con la nota indicata a margine, il richiedente ha formulato una richiesta di parere in ordine ad un intervento edilizio riguardante la demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente in zona agricola, precisando che detta ricostruzione implicherebbe il recupero del volume lasciando inalterate le distanze. All’esito di detta ristrutturazione l’edificio, attualmente adibito a rimessa agricola, fienile, etc., verrebbe destinato ad agriturismo.
Con riferimento al primo quesito, volto ad accertare l’assentibilità della demolizione e ricostruzione (sembrerebbe da ciò che emerge dal quesito che la Demo ricostruzione è da intendersi senza variazione della sagoma, né con spostamenti dell’area di sedime in applicazione dell’art. 3 comma 1 lettera d del T.U. dell’edilizia DPR 380/2001.
Si evidenzia che, alla luce della recente novella legislativa, la L.R. 58/2023 della Regione Abruzzo all’art. 14 comma 1 lettera a) prevede l’integrale demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti ubicati in zona agricola nello strumento urbanistico comunale e non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola; nella richiesta di quesito non viene indicato se il titolare dell’intervento sia in possesso del titolo di imprenditore agricolo a titolo professionale e pertanto ove cio’ dovesse mancare il comma 4 impone che “la ricostruzione è ammessa esclusivamente all’interno del perimetro del territorio urbanizzato dello stesso Comune, in area in cui è prevista dal PUC la medesima destinazione d’uso del fabbricato demolito ovvero una destinazione compatibile o complementare ai sensi del successivo articolo 13.”
Ove invece il richiedente sia in possesso del titolo di Imprenditore agricolo sarà possibile la demolizione e ricostruzione cosi come indicato dall’art. 3 comma 1 lettera d del T.U. dell’edilizia.
Con riferimento invece al secondo quesito, l’art. 73 della L.R. n. 18/83 consente all’interno dei suoli agricoli, sempre nel rispetto dei principi di tutela e trasformazione del territorio, l’esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale “nei limiti delle norme regionali vigenti in materia”.
Tali limiti sono indicati, in attuazione dei principi statali fissati dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96 “Legge quadro in materia di agriturismo”, e della L.R. 31 luglio 2012, n. 38 “Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo”, e nell’art. 11 del Regolamento di attuazione n. 4 del 27 maggio 2014 il quale, nel disciplinare gli immobili destinati all’agriturismo, prevede che “possono essere utilizzati per tali attività gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo ed utilizzati direttamente dall'imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l'attività agricola e non più necessari alla conduzione del fondo, nonché locali o edifici rurali che sono nella disponibilità dell'impresa, siti nei "borghi rurali", all'esterno dei beni fondiari e delle aree urbane non rurali.” precisando che detta utilizzazione a fini agrituristici “non comporta il cambio di destinazione d’uso degli edifici e dei fondi interessati”.
La disposizione in parola stabilisce poi al comma 4 che: “I fabbricati aziendali, per poter essere impiegati per le attività agrituristiche, devono risultare obbligatoriamente in rapporto di connessione con l'attività agricola da almeno cinque anni computati dalla data di rilascio del certificato di agibilità del fabbricato che si intende utilizzare.”
Inoltre ai sensi dell'art. 7 comma 7 della L.R. 38/2012 : “è vietata la costruzione di nuovi edifici da destinare ad agriturismo. Gli ampliamenti, se ammessi dagli strumenti urbanistici, sono destinati all'adeguamento igienico sanitario e alla realizzazione di servizi accessori all'agriturismo. Per servizi accessori si intendono locali di servizio (spogliatoi, ripostigli, disimpegni e altri locali senza permanenza fissa di persone) o spazi tecnici per attrezzature ed impiantistica (locali caldaia, condizionamento, trattamento acque ed altre attrezzature ed impiantistiche). La nuova edificazione non può essere destinata a locali per lo svolgimento delle attività di alloggio e somministrazione di pasti e gli interventi di ristrutturazione o ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche del fabbricato e della disciplina urbanistico-edilizia della zona rurale in cui si trovano.”
Dalla lettera del dato normativo da ultimo richiamato, appare di tutta evidenza come, anche nella versione recentemente novellata, l’intento del legislatore regionale sia stato quello di assimilare le strutture e gli immobili utilizzati per l’agriturismo ad ogni effetto alle abitazioni rurali, cosicché l’utilizzazione agrituristica non comporta il cambio di destinazione d’uso degli edifici e dei fondi interessati.
Sul punto, appare utile segnalare un orientamento del giudice amministrativo in base al quale “una volta consentita in una determinata zona la realizzazione di edifici agricoli, non avrebbe potuto vietarsi l’utilizzazione agrituristica di tali edifici anche attraverso interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di restauro” proprio in virtù della circostanza, da tempo attestata dal legislatore regionale e dallo stesso recentemente ribadita, che “l’utilizzazione agrituristica non comporta il cambio di destinazione d’uso degli edifici e dei fondi interessati” (T.A.R. Abruzzo – Pescara, sez. I sent. 11.10.2011 n. 527).
Sempre lo stesso giudice, in relazione ad un giudizio vertente su analoga fattispecie (intervenuta modifica dell’utilizzo di edifici rurali per attività agrituristiche) ha altresì osservato come detta modifica si ponesse “come un fatto meramente funzionale che non costituisce un cambio di destinazione d’uso anche perché permane la connessione con l’attività agricola; il parcheggio, il portico, i servizi igienici ( tubi sotterranei compresi), la cucina, i passaggi interni, la tettoia svasata, assumono in tale contesto un chiaro connotato pertinenziale della stessa attività agricola – agrituristica” (vedi T.A.R. Abruzzo – Pescara, sez. I, sent. 20.10.2011, n. 568).
Può ritenersi, infatti, un indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa quello per cui, essendo le attività agrituristiche svolte in necessario rapporto di connessione e complementarità rispetto alle normali attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame, “le opere che interessino gli edifici utilizzati dall’imprenditore agricolo a titolo principale per lo svolgimento delle attività agrituristiche sono da considerare opere strumentali alla conduzione del fondo” (T.A.R. Abruzzo, Pescara sent. n. 383 del 8.04.2004)
Si evidenziano anche i commi 7 e 9 relativi all’ipotesi prevista dal richiedente ed in particolare:
comma 7: “Il recupero degli immobili deve avvenire nel rispetto delle tipologie architettoniche tradizionali. Devono essere rispettati i materiali costruttivi tipici, le tipologie degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi. Le facciate degli edifici devono mantenere l'originario materiale di costruzione. Per la finitura esterna ed interna degli edifici sono ammessi i seguenti materiali: pietra, mattone, legno, cotto, terra cruda, coppo, ferro, rame, tegola anticata, infissi in legno e altri materiali affini ritenuti idonei al mantenimento della ruralità. Possono essere utilizzati altri materiali comunque validi a determinare la permanenza dei requisiti di ruralità.”
Comma 9: “Il recupero di stalle, fienili, magazzini, deve avvenire in modo tale da rendere tali strutture compatibili con la tipica architettura rurale del luogo. In tal caso si deve intervenire sul tessuto esterno dell'edificio con appropriati interventi di mimesi, attuati con l'utilizzo dei materiali sopra elencati.”
Pertanto l’intervento proposto deve rientrare in tutte le fattispecie sopra elencate al fine di ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni che la Regione Abruzzo ha previsto con la L.R. 38/2012.
23 aprile 2024 Salvatore Di Bacco
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