Per impugnare un atto comunale sulle attività produttive non basta la vicinitas commerciale
Consiglio di Stato, sentenza n. 1946/2025
Giustizia Amministrativa - Sentenza n. 3182/2024
Servizi Comunali Abusi edilizi Attività commerciali Modulistica Suap Sanzioni Somministrazione alimenti e bevandeIn un comune, un locale utilizzato prima come deposito, poi come circolo culturale e infine come negozio di vendita di bevande è stato al centro di una controversia. L’interessato ha presentato una Scia commerciale che il commissario del Comune ha annullato, avendo accertato varie irregolarità. L’immobile, infatti, non aveva le caratteristiche strutturali per la funzione di vendita. Dopo aver fatto inutilmente ricorso al Tar, l’interessato ha presentato appello al Consiglio di Stato, sostenendo la validità della Scia commerciale. I giudici hanno subito messo in chiaro che la Scia è stata rimossa «in virtù della situazione di conclamata illiceità urbanistico-edilizia, non potendo riconnettersi alcun affidamento tutelabile al perdurante mantenimento di una situazione di fatto abusiva e, pertanto, contra legem». I giudici hanno pertanto ribadito il principio secondo cui «tra i presupposti del legittimo svolgimento dell’attività commerciale va senz’altro annoverata la regolarità edilizia dell’immobile».
Fonte: Giustizia Amministrativa
Consiglio di Stato, sentenza n. 1946/2025
ANAC – 8 maggio 2025 (delibera n.160 approvata dal Consiglio del 16 aprile 2025)
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Consiglio di Stato, Sezione VII – Sentenza 27 febbraio 2025, n. 1710
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