Storno e riemissione fattura elettronica intestata alla biblioteca comunale anziché al comune sede legale
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
QuesitiIn sede di emissione del primo documento di identità per minorenne, è necessario che quest'ultimo, sia accompagnato da due testimoni, preferibilmente i genitori? Oppure è sufficiente che venga presentato l'atto di assenso, ai sensi della legge n. 1185 del 1967? Sul sito del Ministero dell'Interno viene indicata la prima modalità di identificazione, non specificando tuttavia se trattasi di soggetti maggiorenni, minorenni o soggetti in generale, indipendentemente dall'età anagrafica.
L’articolo 289 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, afferma che “La carta d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sull'identità della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia. Quando la carta è richiesta da stranieri, deve essere indicata la cittadinanza del richiedente.”
L’identificazione è certamente l’operazione più importante e delicata che il funzionario comunale competente al rilascio della carta di identità è chiamato a compiere. Troppo spesso viene sottovalutata ed eseguita con eccessiva approssimazione e superficialità.
Si indicano, di seguito, le modalità standard utilizzabili per identificare il richiedente la carta di identità:
I documenti scaduti o deteriorati dovranno consentire l’identificazione, con ragionevole certezza, dell’interessato.
L’identificazione a mezzo di testimoni fidefacenti è una modalità risulta particolarmente rischiosa e, pertanto, la poniamo all’ultimo posto come extrema ratio. Si tratta di una possibilità prevista dalla legge sul notariato (Legge 16 febbraio 1913, n. 89), che all’articolo 49 prevede che il notaio, in caso di mancanza di documenti “può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni”.
E’ quindi indispensabile che i due testimoni siano conosciuti dal pubblico funzionario incaricato del rilascio della carta.
In aggiunta, come riferiva una nota della Prefettura di Siena (prot. 6149/2011), “la responsabilità, nella circostanza di identificazione tramite testimoni, qualora si rilevi non veritiera, sarà imputabile, oltre che ad eventuali “falsi” testimoni, anche al funzionario comunale”.
Per quanto riguarda i minori, a prescindere dalla loro cittadinanza, in assenza di un documento d’identità o di riconoscimento già in possesso (carta d’identità, passaporto, permesso di soggiorno ad esempio), può avvenire attraverso apposita dichiarazione resa al funzionario preposto al servizio da uno dei due genitori, nella qualità di esercente la potestà e quindi di legale rappresentante del minore.
Non occorre alcuna dichiarazione del genitore se il minore è munito di personale documento di riconoscimento.
22 aprile 2024 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n.3287, sintomo n.3322
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta di Andrea Dallatomasina
Risposta di Andrea Dallatomasina
Risposta di Andrea Dallatomasina
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: