Storno e riemissione fattura elettronica intestata alla biblioteca comunale anziché al comune sede legale
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiVorrei sapere se a Vostro avviso la documentazione cartacea presentata dai cittadini - riferendomi a modulistica e in ogni modo documenti non unici - quando sia correttamente acquisita in forma elettronica, debba essere conservata e quale sia la normativa di riferimento.
ll manuale di conservazione è il documento informatico che deve illustrare dettagliatamente l’organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione. Il contenuto del manuale è specificato al paragrafo 4.6 delle Linee Guida AGID sul documento informatico. Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a redigere, adottare con provvedimento formale e pubblicare sul proprio sito istituzionale il manuale di conservazione. Alla redazione del manuale di conservazione sono tenuti anche i soggetti privati in tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione.
Si rimanda, dunque, alle predette linee guida che si allegano.
Nel caso di documentazione acquisita tramite il protocollo, si rammenta, inoltre, che a norma dell'art. 53 DEL dpr 445/2000, la a registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l’impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.
Quanto alla documentazione cartacea, nell’ambito della conservazione documentale e dell’archiviazione, è essenziale il massimario di selezione e di scarto che rappresenta lo strumento archivistico deputato all’identificazione dei documenti ritenuti rilevanti, e quindi destinati alla conservazione illimitata, e i documenti da avviare allo scarto.
Al riguardo si allega un documento recante, a titolo esemplificativo, le indicazioni relative a detto massimario.
19 aprile 2024 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QS n.3006, sintomo n.3076
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34195
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34197
Ministero dell’Interno – Circolare 18 aprile 2025, n. 33
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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