Nomina e convocazione dei componenti supplenti della commissione elettorale comunale
Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiLa comunicazione ai sindacati per la convocazione della delegazione per la firma del contratto decentrato deve essere inviata almeno 15 giorni prima, secondo il D.Lgs 165. Se tale termine non viene rispettato, si può andare incontro a sanzioni disciplinari o penali previste dalla legge. Quali?
La procedura della contrattazione decentrata integrativa è regolata dall’art. 8, CCNL 16.11.2022 che al comma 7 dispone: “(…) l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo (NdR: Organo di revisione dei conti) entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.”
La stessa ARAN ha chiarito: “A seguito dell’autorizzazione dell’organo di direzione politica, la procedura negoziale si conclude con la sottoscrizione formale e definitiva del contratto decentrato integrativo.
A tal fine, il presidente della delegazione provvede a disporre la convocazione di tutta la delegazione sindacale legittimata.
In sede di sottoscrizione definitiva del contratto devono essere formalmente invitati sempre tutti i soggetti sindacali legittimati, compresi quelli che non hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo e quelli che, eventualmente, pur avendone titolo, hanno deciso di non partecipare alla trattativa”.
Non è dunque previsto un numero di giorni minimo di preavviso per la convocazione della parte sindacale al fine della sottoscrizione del contratto decentrato.
19 aprile 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7266, sintomo n. 7366
Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
Ministero dell’Interno – Comunicato del 13 maggio 2025
Ministero dell’Interno – Decreto 3 marzo 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 4 aprile 2025, n. 2922
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