Dipendenti pubblici: aggiornata la procedura dell’accertamento sanitario
INPS – 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede una specifica in merito alle procedure di reclutamento. L’Ente ha una società partecipata per la quale occorre procedere all'assunzione di n. 2 giardinieri. Si chiede se la procedura può essere pubblicata sul Portale del reclutamento InPA, con le medesime regole di un classico bando di concorso pubblico nonostante sia gestita dalla Società o in alternativa, come occorre procedere.
Il D.M. 3 novembre 2023 a cura del Ministero della Pubblica Amministrazione sulle caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale unico del reclutamento ha un ambito di applicazione, come definito dall’art. 1, limitato a: amministrazioni pubbliche centrali, autorità amministrative indipendenti, regioni ed enti locali.
Poiché una società partecipata non si può qualificare come pubblica amministrazione (avendo una personalità giuridica regolata dal diritto privato), si ritiene che la procedura concorsuale debba essere gestita dalla società con criteri che, pur dovendo rispettare i principi di imparzialità e trasparenza contenuti nell’art. 35, D.Lgs. n. 165/2001, essa stessa si è data nell’ambito della propria autonomia gestionale di organismo di diritto privato.
Si rammenta a proposito quanto precisato dal TAR Umbria nella sent. n. 519/2018:
“(…) sotto la vigenza dell’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, la giurisprudenza ha affermato che le società di capitali, deputate alla gestione dei servizi pubblici locali, anche ove interamente partecipate dal Comune, costituiscono soggetti di diritto privato e che l’obbligo di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale, su di esse gravante ai sensi dell’art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, si inserisce, pur sempre, nell’agire iure privatorum che le caratterizza. La giurisdizione amministrativa ex art. 7, comma 2, cod. proc. amm. presuppone, infatti, la riconducibilità del provvedimento all’esercizio di un potere pubblicistico, che non è configurabile quando una società di capitali assume nuovo personale, anche se mediante procedure selettive rispettose dei principi di imparzialità e trasparenza (Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2014, n. 5944; cfr. anche TAR Umbria, 29 gennaio 2014, n. 85)”.
Inoltre, nella sentenza si legge: "l’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – ribadendo i principi della normativa del 2008 in ordine al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico – espressamente prevede che “Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale” (…)”.
La società in oggetto dovrà cioè fare riferimento a quanto disposto dall’art. 19, c. 2, D.Lgs. n. 175/2016:
“2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.”
In conclusione:
“3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; (…)
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.”
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