Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn LSU ha iniziato presso il Comune un progetto autofinanziato di lunga durata il 19.11.1997 e ha svolto in tutti questi anni attività come inserviente mensa ogni anno per il periodo 01/10- 30/06, si dimette per pensionamento il 30.03.2024. Si chiede se nella comunicazione unilav di cessazione va indicata la prima data inizio contratto 19.11.1997 oppure la data del 01.10.2023?
La comunicazione di cessazione per i lavoratori a tempo determinato è obbligatoria nei casi in cui il rapporto di lavoro si concluda, come nel caso illustrato nel quesito, in una data diversa da quella comunicata al momento dell’assunzione o della sua proroga.
Dunque, per tutti i contratti precedenti, si comunicava come data inizio il 1.10 di un anno e come data fine il 30.6 dell’anno successivo.
Si presume allora che l’ultimo Unilav di assunzione abbia riportato il 1.10.2023 come data di inizio e il 30.6.2024 come data di cessazione.
Perciò, per l’ultimo contratto che cessa il 30.3.2024 anziché il 30.6.2024, dovendo effettuare la comunicazione a causa della diversa data fine, si riporterà come data inizio il 1.10.2023.
19 aprile 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7258, sintomo n. 7358
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
TAR Lombardia, Brescia, Sezione II – Sentenza 14 aprile 2025, n. 324
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Circolare 16 maggio 2025
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