Retribuzione segretario di prima nomina in convenzione fascia, Enti superiori a 3.000 ma inferiori a 5.000 abitanti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott.ssa Ylenia Daniele
QuesitiIn caso di restituzione di indebiti retribuzione fissa da parte del personale dipendente, si chiede se è corretta la seguente esposizione in cedolino: Lordo mensile - lordo indebito percepito = imponibile.
Inoltre, si chiede se la CU relativa a restituzioni operate oltre l'anno finanziario, debba riportare per ciascun anno in cui sono trattenuti gli importi un imponibile lordo pari al lordo retributivo - indebiti retributivi trattenuti.
Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore versa al dipendente la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso.
Con l’ordinanza n. 1963 del 23.01.2023, la Cassazione, sulla scia del consolidato orientamento giurisprudenziale di altre sentenze, si esprime ritenendo che, in tale evenienza, il datore, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo.
Il datore, infatti, ha diritto a ripetere quanto il lavoratore ha effettivamente percepito in eccesso e non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
Ciò che rileva non è il rapporto intercorrente fra l’Agenzia fiscale e l’interessato, ma quello fra il ricorrente e l’Amministrazione, nell’ambito del quale la seconda versa al primo gli emolumenti al netto delle ritenute fiscali, con la conseguenza che non risulterebbe né logico, né equo chiedere all’interessato un adempimento che può essere posto in essere direttamente dall’Amministrazione stessa senza gravare sul soggetto interessato in maniera non coerente con i fini del dovuto recupero delle somme erogate a titolo di imposte e contributi.
In linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale secondo cui, si ribadisce, la restituzione deve riguardare solo le somme “effettivamente” percepite, ovvero quelle entrate nella concreta disponibilità del percettore, si colloca l’art. 150 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) rubricato “Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto”, che ha inserito il comma 2 bis all’articolo 10 del Tuir (D.P.R. 917/1986).
L'art. 150 del D.L. n. 34/2020 ha infatti modificato l’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, lasciando invariata la lettera d-bis) che regola la restituzione delle somme al soggetto erogatore al lordo delle ritenute subite nel momento in cui sono state percepite.
La novella prevede che, a partire dal 1° gennaio 2020, le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato, se assoggettate a ritenuta, devono essere restituite al sostituto d’imposta al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione e non costituiscono oneri deducibili.
La modifica normativa prevede, dunque, che la restituzione delle somme debba avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione delle stesse, ovvero al lordo, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.
Per il calcolo dell'importo netto da restituire il sostituto dovrà sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all’indebito. La restituzione delle somme e l'emersione del credito d’imposta dovranno essere indicati rispettivamente nel modello di CU rilasciata dal sostituto e nel modello 770.
Nel CU, nel caso in cui le somme (di cui alla lettera d-bis del comma 1 dell’articolo 10 del Tuir) vengano restituite al netto della ritenuta subita in anni precedenti devono essere indicate nel punto 477. In questo caso, il comma 1 dell’articolo 150 del D.L. n. 34 del 2020 ha stabilito che dette somme non costituiscono oneri deducibili.
18 aprile 2024 Ylenia Daniele
Per i clienti Halley: ricorrente QP n.7259, sintomo n.7359
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
INPS – 26 maggio 2025
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