Approvazione degli atti della commissione esaminatrice di concorso da parte del responsabile
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede, in caso di assenza di segretario comunale o in caso di segretario comunale in reggenza, chi debba redigere il PIAO e soprattutto se é indispensabile che venga indicato il nominativo del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. In caso affermativo può essere nominato il Responsabile di P.O. della ragioneria? Si può rifiutare tale nomina? Quali sono le sanzioni se il Piao non viene presentato?
L’art. 3, c. 1, lett. c), D.M. 24 giugno 2022, n. 132 prevede:
“1. La sezione è ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione: (…)
c) Rischi corruttivi e trasparenza: la sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall’organo di indirizzo, (…)”.
Questo è l’unica sezione del PIAO per la quale la normativa prevede in modo esplicito il soggetto competente a redigerla.
Per tutte le altre sezioni del Piano, in assenza di una specifica indicazione della norma, è plausibile che la redazione sia compito dei responsabili dei vari servizi in relazione all’argomento della singola sezione, comunque sotto la supervisione e il coordinamento del Segretario comunale.
Dunque:
- la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” deve essere predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- tutte le altre sezioni saranno predisposte dai Responsabili dei servizi competenti per settore.
La nomina del responsabile prevenzione corruzione è prevista dall’art. 1, c. 7, L. n. 190/2012:
“7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione."
L’ANAC ha precisato che non è opportuno nominare come RPCT un funzionario che abbia responsabilità di spesa e/o di gestione.
Dunque, pur non escludendo a priori che la Giunta possa nominare come responsabile PCT il funzionario apicale della ragioneria, tale nomina risulta inopportuna.
In ogni caso, la scelta della Giunta non potrebbe essere rifiutata se ricade su un responsabile di servizio, trattandosi di un dipendente apicale.
La sanzione per la mancata adozione del PIAO è contenuta nell’art. 10, D.M. n. 132/2022:
“Ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in caso di mancata adozione del Piano integrato di attività e organizzazione trovano applicazione le sanzioni di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall' articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”
Si tratta perciò:
- del divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti;
- dell’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati;
- dell'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, erogata dall’organo competente.
15 aprile 2024 Massimo Monteverdi
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Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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