Variazioni di generalità su atto di nascita di cittadina con doppia cittadinanza effettuate all'estero
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
QuesitiL' Ambasciata d'Italia a L'Avana ha richiesto, al fine di procedere al riconoscimento della cittadinanza italiana di una minore, un'integrazione del suo atto di nascita formato all'estero. Chiede nello specifico di acquisire, ex art. 29 D.P.R. 396/2000, il consenso del padre (genitore italiano residente in Italia) ad essere nominato nell'atto di nascita della figlia, da esprimere con atto pubblico, perché non presentato al tempo della dichiarazione di nascita. Come si deve procedere?
Spesso pervengono dall'estero atti di nascita di filiazione al di fuori del matrimonio nei quali risulta la nascita dichiarata da uno solo dei genitori con menzione anche dell'altro senza che quest'ultimo sia stato presente ed abbia manifestato la sua volontà nella dichiarazione di nascita.
In Italia perché possa instaurarsi il rapporto di filiazione fuori del matrimonio, è necessario che il riconoscimento sia fatto direttamente da entrambi i genitori ed il genitore dichiarante non possa menzionare l’altro se non abbia avuto specifico incarico con procura.
Però, il caso preso in esame non è avvenuto in Italia, ma all'estero.
Per il passato, fattispecie simili venivano ritenute contrastanti con l'ordine pubblico e, quindi, non riconoscibili.
Oggi, per evitare tali conseguenze dannose innanzitutto per il nato, il Ministero dell’Interno nel Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile ed. 2012, al paragrafo 6.2.3, ha introdotto una sanatoria della violazione dell’articolo 258 del Codice Civile precisando che "Il consenso ad essere nominato, espresso da uno dei genitori in un atto pubblico (art. 29, secondo comma, del D.P.R. 396/2000) successivamente al riconoscimento effettuato dall'altro, che l'abbia nominato nello stesso atto di riconoscimento, sanerebbe tuttavia la fattispecie: in tal modo, infatti, l'atto di nascita, formato all'estero, recante il riconoscimento di uno solo dei genitori con la menzione dell'altro, verrebbe a sanarsi per effetto del consenso da quest'ultimo reso a posteriori. Il figlio verrà così considerato dichiarato alla nascita da entrambi i genitori contestualmente, posto che nel relativo atto questi sono riportati entrambi. Ovviamente, il consenso espresso successivamente al primo riconoscimento implica la volontà di riconoscimento anche da parte dell'altro genitore".
L’articolo 29 secondo comma del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, dispone “Nell’atto di nascita sono indicati il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio nato nel matrimonio nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato ai sensi dell’art. 35.”
Ne consegue che il padre dell’interessata, quale genitore solo nominato, deve effettuare una dichiarazione di filiazione nelle forme previste dall’articolo 254 del Codice Civile anche innanzi all’ufficiale dello Stato Civile che non si annoterà nell’atto di nascita essendo solo lo strumento con cui dichiarare la volontà di essere nominati.
Operativamente, il padre dovrà fare una dichiarazione di riconoscimento da trascrivere nei registri di nascita Parte II – Serie B in cui afferma di essere genitore della minore, si adotterà la formula 109 e si richiamerà anche l’atto di nascita già formato all’estero.
Il cognome della minore rimarrà quello attribuito alla nascita.
Tale dichiarazione sanerà l’atto di nascita della figlia per contrarietà all’articolo 258 del Codice Civile.
12 aprile 2024 Andrea Dallatomasina
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Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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