Servizio gestione rifiuti: inadempienze e irregolarità contestate all’ente concedente e applicazione delle misure compensative
ANAC – Delibera 28 maggio 2025, n. 224
Risposta del Dott. Alessandro Giordano
QuesitiIl comune ha un servizio di tesoreria con una società (non un istituto bancario), si chiede se le fatture devono essere al lordo o al netto di iva?
In linea di principio, l'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’esenzione dell’Imposta sul Valore Aggiunto alle “prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta”. Altresì la risposta all’interpello dell’amministrazione finanziaria n. 154/2020 ha chiarito che il presupposto per l'esenzione deriva da un fattore oggettivo, ovvero la natura dell'operazione e che “l'applicazione dell'esenzione in esame deve prescindere dall'esame delle qualità giuridiche del soggetto che pone in essere o riceve la prestazione suscettibile del beneficio fiscale, a nulla rilevando peraltro le modalità tecniche, elettronica, automatica o manuale, con cui la medesima viene svolta”. Fuoriesce dall’ambito di applicazione della predetta esenzione, il caso della custodia e amministrazione dei titoli che rientrerebbero, invece, nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (aliquota ordinaria del 22%). Tuttavia, la risposta all’interpello n. 8 del gennaio 2022 ha sancito che, sebbene sia previsto nel contratto di convenzione di tesoreria la custodia ed amministrazione di titoli per conto del Comune dall’istituito tesoriere e di cassa, la mancata fruizione del servizio in parola determinerebbe presupposto necessario per mantenere l’esenzione IVA di cui all’art. 10 del citato DPR 633/1972.
Conclusivamente, quindi, si ritiene che la prestazione erogata dalla società sia esente da IVA per presupposto oggettivo (ossia prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta) a prescindere dal soggetto giuridico che ne eroga la prestazione. Tuttavia, nel caso di presenza di taluni servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunto (quali custodia e amministrazione di titoli) si ritiene che fattura debba essere emessa in regime di scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR 633/1972.
12 aprile 2024 Alessandro Giordano
Per i clienti Halley: ricorrente QR n.QR5076, sintomo n.5117
ANAC – Delibera 28 maggio 2025, n. 224
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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