A seguito della ricostruzione del fondo risorse decentrate e, nello specifico, della rideterminazione dell’importo unico consolidato, si possono verificare due fattispecie:
A) l’importo consolidato 2024 è superiore a quello degli anni precedenti.
In questo caso, l’ente avrebbe avuto a disposizione maggiori risorse di parte stabile le quali, peraltro non possono essere recuperate ora, avendo determinato per ciascun anno economie di bilancio.
Gli importi indicati nei conti annuali precedenti restano invariati.
Dal 2024, la contrattazione decentrata disporrà di nuove risorse che utilizzerà secondo le disposizioni del CCNL.
Ne seguirà, con il conto annuale 2024, una nuova distribuzione del fondo risorse decentrate.
Nessun’altra operazione è possibile sui conti annuali già inviati.
B) l’importo consolidato 2024 è inferiore a quello degli anni precedenti.
Innanzitutto, si rammenta quanto disposto dall’art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001:
“(…) In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero. (…)”.
Una volta approvato il piano di recupero delle somme, nel primo conto annuale successivo, la Tabella t15 (terza parte) sarà compilata indicando nel campo F01S della sezione Decurtazioni l’importo della quota annuale da recuperare.
Anche in questo caso, i conti annuali pregressi non vanno modificati.
10 aprile 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7235, sintomo n. 7335