Richiesta dei consiglieri comunali di aumento dello spazio della PEC istituzionale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiedono delucidazioni sulla procedura da seguire per i cittadini stranieri che hanno dichiarato il rinnovo della dimora abituale davanti all'ufficiale d'anagrafe, presentando la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, ma che non hanno più presentato il permesso aggiornato.
In alcuni casi sono trascorsi più di 2 anni dalla presentazione della ricevuta.
Oltre che dalle norme generali, la “cancellazione degli stranieri” dall’anagrafe è disciplinata dall’articolo 11, comma 1, lettera c del dPR 30 Maggio 1989, n. 223, così come modificato dall’articolo 15 del dPR 31 Agosto 1999, n. 394, che prevede anche la cancellazione per “effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale di cui all’articolo 7, comma 3 del Regolamento, trascorso un anno dalla data di scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni”.
La prima questione da esaminare è di importanza cruciale poiché aiuta ad interpretare correttamente lo spirito che ha animato il legislatore nell’introdurre tale disposizione, che si configura come una sanzione amministrativa per lo straniero che abbia violato gli obblighi di soggiorno: si tratta della denominazione formalmente attribuita a tale procedimento e cioè “cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale”; tale denominazione, se non viene intesa nella sua corretta accezione, rischia di indurre in errore molti ufficiali d’anagrafe e l’esperienza purtroppo insegna come questo accada piuttosto frequentemente.
In effetti, anziché “cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale” avrebbe dovuto essere definita come “cancellazione per mancato rinnovo del titolo di soggiorno”; le ragioni a sostegno di tale interpretazione sono evidenti e vanno individuate anzitutto nella circostanza che la sanzione per chi non ha più la dimora abituale nel comune di iscrizione anagrafica, e non è possibile individuare il nuovo luogo di dimora abituale, è la cancellazione per irreperibilità accertata, disciplinata dal medesimo articolo 11, comma 1, lettera c) del dPR 30 Maggio 1989, n. 223.
Tale interpretazione risulta avallata dalle disposizioni ministeriali contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno 2 Marzo 2005, n. 12, che sottolinea come l’articolo 11, comma 1, lettera c) del dPR 30 Maggio 1989, n. 223 miri alla definizione delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri che non abbiano presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e non di quelli che abbiano prodotto regolare domanda e cioè si siano attivati per ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno.
Pertanto occorrono due elementi: il primo è costituito dall’omessa dichiarazione e il secondo dal decorso del periodo di sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno e dal conseguente atto di diffida.
Oltretutto occorre riprendere anche l’articolo 7 comma 3 del dPR 30 Maggio 1989, n. 223, per i cittadini stranieri iscritti in anagrafe, il comma 3 dell’articolo 7 del dPR 30 Marzo 1989, n. 223, così come modificato dall’articolo 15 del dPR 31 Agosto 1999, n. 394, prevede “l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo”. Lo stesso articolo, successivamente modificato dall’articolo 14 del dPR 18 Ottobre 2004, n. 334, prevede espressamente che “gli stranieri non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno”.
A tal fine si ritiene assolutamente consigliabile non limitarsi ad invitare lo straniero ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato, come esplicitamente disposto dall’articolo 11, comma 1, lettera c) del dPR 30 Maggio 1989, n. 223 citato, ma appare doveroso richiedere alla Questura territorialmente competente notizie circa la presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno da parte dello straniero; chiaramente, nel caso in cui la Questura confermi che il cittadino straniero si è attivato per il rinnovo, il provvedimento di cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale (= mancato rinnovo del titolo di soggiorno) potrebbe presentare indubbi profili di illegittimità.
Nel caso in cui la Questura comunichi la mancata richiesta di rinnovo, ovvero non risponda alla richiesta dell’ufficiale d’anagrafe (a tal fine è opportuno fissare un termine trascorso il quale la mancata risposta viene considerata come indice negativo di attivazione da parte dello straniero), l’ufficiale d’anagrafe potrà procedere alla cancellazione anagrafica dello straniero, divenuto irregolarmente soggiornante.
Essendo un provvedimento amministrativo dovrà essere adottato nel rispetto dei principi e delle disposizioni procedimentali previste dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241, con particolare attenzione alle comunicazioni di avvio e di conclusione del procedimento, e dovrà comunicare l’avvio del procedimento di eventuale cancellazione per irreperibilità, con lettera raccomandata A.R., inviata all’indirizzo anagrafico conosciuto.
La comunicazione, inviata ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, dovrà contenere tutti i contenuti previsti dal successivo articolo 8 comma 2.
Nella pratica: avvio del procedimento al cittadino straniero, con contestuale richiesta informazioni alla Questura relativamente all’eventuale rinnovo del permesso di soggiorno.
Se trascorso il tempo assegnato il cittadino non si presenta e la questura conferma che il cittadino non si è attivato per rinnovare il permesso di soggiorno si può procedere alla sua cancellazione per irreperibilità e conseguente archiviazione (con apposito provvedimento) dell’altra pratica.
Se invece la questura conferma l’attivazione della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, non procederei alla sua cancellazione, archivierei la pratica (con apposito procedimento) e percorrerei la strada della cancellazione per irreperibilità accertata avviata mesi fa.
Per i cittadini che hanno presentato l’avvenuto rinnovo di permesso di soggiorno negli anni passati presentando la ricevuta del rinnovo del permesso ritengo che l’ufficiale d’anagrafe debba richiedere notizie in merito al rinnovo alla Questura competente per territorio.
09 aprile 2024 Andrea Dallatomasina
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