Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIl Comune con contratto a tempo det. e pieno del 29.12.2023 ha assunto una dipendente, con presa in servizio dal 14.02.2024. Con nota del 15.02.2024 la dipendente comunicava di avvalersi dell'astensione obbligatoria per maternità con decorrenza in pari data, allegando certificato medico con data presunta parto 29/02/2024. Data nascita 21/02/2024. Si chiede che durata applicare al periodo di astensione obbligatoria per maternità, indicando la data in cui la dipendente deve rientrare in servizio.
Nel caso esposto nel quesito, la dipendente comunica in data 15 febbraio 2024 l’inizio dell’astensione obbligatoria, con una data presunta parto indicata nel 29 febbraio 2024.
Per i contratti a tempo determinato, la Corte di Cassazione aveva precisato (sent. n. 5367/2019) che si deve considerare “l’espressione contenuta nella norma “all’inizio del periodo di congedo” in base alla quale deve essere ravvisato quale unico criterio di riferimento la data presunta del parto e non già quella effettiva, con la conseguenza che la data di inizio del congedo di maternità non può essere fatta decorrere da due mesi prima dalla data effettiva del parto.”
Nel caso specifico, dunque il periodo di congedo obbligatorio decorrerebbe dal 29 dicembre 2023 sino al 28 maggio 2024.
Tuttavia:
- la comunicazione di astensione è inviata in data 15 febbraio;
- la nascita avviene il 21 febbraio 2024.
Si deve perciò applicare l’art. 16, c. 1, D.Lgs. n. 151/2001:
“1. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi."
Con una data di nascita al 21 febbraio 2024, l’inizio della maternità obbligatoria sarebbe scattato il giorno 21 dicembre 2023.
Al congedo finora utilizzato si devono perciò aggiungere i giorni dal 21 dicembre al 15 febbraio: 57 giorni.
Dal 21 aprile (tre mesi dopo il parto) si aggiungono i 57 giorni sopra indicati.
Pertanto, la fine del congedo obbligatorio è prevista per il 17 giugno, con rientro in servizio il 18 giugno.
9 aprile 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7223, sintomo n. 7324
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
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TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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