Richiesta di estratto di matrimonio plurilingue con campi in bianco da parte della sposa straniera che intende cambiare cognome
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
QuesitiDue cittadini chiedono l’attribuzione al secondo figlio dello stesso cognome già attribuito al primogenito. Il padre è cittadino italiano con cognome singolo mentre la madre è cittadina britannica con doppio cognome (es. Brown-White). Il primogenito, nato in Inghilterra, ha un cognome composto formato da quello del padre e solo parte di quello della madre (es. Rossi-White). Si chiede pertanto se sia possibile accogliere la richiesta.
Occorre ricordare che il cognome che può essere attribuito alla nascita, dopo la sentenza della Corte Costituzione n. 131/2022, è il cognome di entrambi i genitori nell’ordine da essi concordato, oppure il cognome dell’uno o dell’altro, sempre secondo il loro accordo: questo prescinde dalla cittadinanza straniera di uno dei genitori.
Nel caso di padre italiano e di madre britannica trova applicazione l’articolo 19 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, che, è bene ricordarlo, prevede che se la persona ha più cittadinanze e tra queste vi è quella italiana, questa è prevalente, nel senso che si applicano le disposizioni previste dall’ordinamento italiano e, quindi al minore viene attribuito il cognome previsto dall’ordinamento italiano.
Pertanto il cognome che può essere attribuito secondo la legge italiana sarà quello del padre seguito da quello della madre (Rossi Brown-White), quello della madre seguito da quello del padre (Brown-White Rossi), quello del solo padre (Rossi), quello della sola madre (Brown-White).
Ricordo che il cognome composto da più elementi dovrà essere dato per intero non potendo l'attribuzione "non riguardare tutti gli elementi onomastici di cui detto cognome è composto" (Circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 14 giugno 2017, emanata dopo la Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016).
Non sono previste né consentite altre opzioni dal nostro ordinamento.
Nulla vieta, nel nostro ordinamento, che dopo l’attribuzione del cognome spettante alla nascita, i genitori possano presentare istanza di cambiamento di cognome in Prefettura.
6 Aprile 2024 Andrea Dallatomasina
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Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
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Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
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Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
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