Referendum 2025: le indicazioni per l'ammissione di elettori al voto con procedura speciale
Ministero dell’Interno – 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiPosso, da istruttore amministrativo C1 passare ad amministratore contabile C1? E in che modo?
In relazione alle declaratorie contrattuali, l'ARAN (parere RAL_106) aveva rilevato che il CCNL si limita:
"(…) a definire le declaratorie delle categorie e ad indicare, a titolo esemplificativo, alcuni profili professionali; spetta agli enti, invece, il compito di identificare i profili professionali non individuati nell'allegato (…) dello stesso CCNL o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e di collocarli nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati nel citato allegato (…).
Poiché si tratta di una tipica attività di gestione, le declaratorie dei profili professionali dovranno essere definite dal dirigente (o dai responsabili del servizio) competente in base all’ordinamento dell’ente, che vi provvede con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001."
Pertanto, la modifica del profilo professionale, nel pieno rispetto sia delle declaratorie di ciascuna Area, sia dei profili professionali ad esse corrispondenti, è disposta unilateralmente dal datore di lavoro (quindi dal dirigente/responsabile di servizio).
Nel caso illustrato nel quesito, il passaggio a un profilo professionale coerente con il titolo di studio posseduto dal dipendente è legittimo.
Il procedimento di variazione del profilo, tuttavia, deve essere precedentemente codificato all’interno del regolamento comunale uffici e servizi, unico atto deputato a disciplinare la gestione del rapporto di lavoro nei suoi aspetti micro-organizzativi.
Tale procedimento potrebbe (a titolo esemplificativo) prevedere che il dirigente/responsabile sottoponga il dipendente interessato a una prova di idoneità per accertare la compatibilità del lavoratore con il nuovo profilo professionale.
Dopodiché, lo stesso dirigente/responsabile provvede con atto determinativo ad attribuire il nuovo profilo.
Nel rispetto, inoltre, dell’art. 3, D.Lgs. n. 152/1997 sugli obblighi del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, il dirigente/responsabile comunica per iscritto al lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi contrattuali che non deriva direttamente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.
Infine, poiché il profilo professionale identifica l’oggetto del rapporto di lavoro e, dunque, costituisce elemento essenziale del contratto individuale di lavoro, ogni eventuale variazione comporta la stipula di un nuovo contratto o almeno l’introduzione di una nuova clausola nel contratto originario (in quest’ultimo caso, con sottoscrizione apposita del lavoratore e del dirigente/responsabile).
5 aprile 2024 Massimo Monteverdi
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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