Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede quale sia il limite di durata massima (24 o 36 mesi, o altra durata) della somministrazione di un lavoratore presso un Comune.
L’art. 52, c. 1, CCNL 21.5.2018 dispone:
“1. Gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.”
In particolare, l’art. 34, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015 dispone:
“2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24."
Pertanto, si applica innanzitutto l’art. 19, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015:
“1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori."
Ne segue che il contratto di somministrazione può avere ordinariamente una durata massima di dodici mesi.
Eccezionalmente, si può arrivare a una durata massima di ventiquattro mesi, qualora ricorra almeno una delle condizioni sopra elencate.
Si ritiene che, per gli enti locali, ciò avvenga quando sia necessario sostituire un altro lavoratore.
Si rammenta peraltro che i vincoli finanziari dettati dall’art. 9, c. 28, D.Lgs. n. 78/2010 valgono anche per la somministrazione di lavoro (tetto di spesa impegnata nel 2009).
5 aprile 2024 Massimo Monteverdi
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Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
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