Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta: modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 25978 del 31 gennaio 2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Risposta del Dott. Pietro Salomone
QuesitiCon riferimento a quanto disposto dall'art. 140 del D.lgs. 36/2023 laddove parla della possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di somma urgenza si chiede se sono derogate le previsioni di cui all'art. 1, c. 450 della Legge 296/2006 e dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023 e pertanto se è possibile, per importi maggiori di 5000 euro, procedere al di fuori delle piattaforme digitali nello specifico di MEPA e Sintel.
Secondo quanto previsto dall’art.140 del Dlgs 36/2023 “l'esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 (programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi) e 41 del codice (livelli di progettazione) a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente.”
La deroga è prevista esclusivamente in merito agli aspetti di programmazione dell’intervento e di contenuto del progetto di somma urgenza, pertanto per l’affidamento diretto, dei lavori o servizi e forniture, si procederà comunque tramite le Piattaforme di approvvigionamento digitale (Mepa o sintel) visto anche che è comunque necessario acquisire il CIG ai fini degli adempimenti previsti da ANAC.
Tale tesi viene rafforzata dall’art. 21 del Dlgs 36/2023 il quale prevede che le attività inerenti al ciclo di vita di dei contratti pubblici sono gestite attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili (piattaforme di approvvigionamento digitale).
Si ricorda che l’affidamento dei lavori di somma urgenza può rientrare nell’ambito degli affidamenti diretti così come precisato dallo stesso art.140 comma 2 ma potrebbe essere prevista anche una procedura diversa.
In riferimento al corrispettivo da riconoscere all’appaltatore lo stesso articolo prevede che il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento.
I prezzi, se relativi all’esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilità e, se relativi all’acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall’operatore economico.
Se l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4 aprile 2024 Pietro Salomone
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2990, sintomo n.3061
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Risposta dell'Avv. Simonetta Cipriani
ANAC – 8 maggio 2025 (Comunicato del Presidente, approvato dal Consiglio del 30 aprile 2025)
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: