Formazione da remoto a dipendente in malattia
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiL’Ente vuole impiegare in attività lavorativa, come supporto alle attività della Polizia Municipale, un dipendente dell’esercito attualmente in posizione ausiliaria. Lo stesso infatti percepisce una retribuzione mensile, pur non prestando alcuna attività lavorativa effettiva.
Si chiede se l’ente è legittimato a chiederne l’utilizzazione ed eventualmente in quali settori può prestare attività lavorativa, ovviamente per il numero di ore mensili corrispondenti alla retribuzione percepita.
Il personale militare viene collocato in ausiliaria per cinque anni a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito. Detto personale è iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, il cui elenco è pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito.
Al personale collocato in ausiliaria spetta una indennità di ausiliaria, se manifestano, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.
L’art. 993 del codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) prevede che il Ministero della difesa, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche, predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni. Sulla base dei predetti elenchi, l'amministrazione interessa, in ordine decrescente di età, i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza. Il richiamo in servizio dei militari che accettano l'impiego è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, ferma restando la non riacquisizione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
L’ente locale interessato al richiamo di personale militare in ausiliaria residente nell'ambito del medesimo Comune o Provincia, una volta ottenuto l’elenco, invia richiesta di richiamo alla Direzione Generale del Personale Militare della Difesa (DGPM), al fine di avviare il relativo iter amministrativo (procedura reperibile al seguente link).
Il personale militare richiamato “senza assegni” continuerà a percepire il trattamento fisso e continuativo, comprensivo dell’indennità di ausiliaria già goduto. Per quanto attiene all’eventuale trattamento accessorio connesso al richiamo (straordinario, missione, buono pasto, eventuale premio di risultato previsto dai rispettivi ordinamenti, ecc.) esso è invece imputabile alla PA richiedente.
L’amministrazione potrà utilizzare il personale a supporto della polizia locale ma non in compiti operativi per i quali sia richiesta la qualifica di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
3 aprile 2024 Angelo Maria Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7205, sintomo n. 7305
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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