Stabilizzazione LSU: nuova erogazione del contributo annualità 2025 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti (elenco n. 6)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente che ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time al 50% con un Ente, si chiede se può essere stabilizzato al 50% dall'Ambito Territoriale Sociale ai sensi dell'articolo 20 comma 2 del d.lgs. 75/2021, o è necessario che prima cessi il rapporto di lavoro con il Comune.
Va innanzitutto ricordato che i dipendenti part time fino al 50% sono legittimati a stipulare due contratti di lavoro dall’art. 53, c. 7, CCNL 21 maggio 2018 (tuttora vigente):
“7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’ente nel quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.”
Non è necessaria l’autorizzazione del primo ente; l’unico vincolo (oltre alla comunicazione tempestiva dell’attivazione del secondo contratto) posto dalla norma è che non vi sia conflitto d’interessi con il primo datore di lavoro per effetto della sottoscrizione del secondo contratto.
La conferma è giunta anche dall’ARAN con orientamento applicativo CFL-136:
“L’articolo 92 del D.Lgs 267/00, come noto, prevede per il solo personale degli enti locali una specifica deroga al divieto generale di cumulo dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego.
Pertanto, un ente locale può legittimamente procedere alla assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale, purché siano rispettate le previsioni del comma 1 dello stesso art. 92.
Come specificato all’art. 53 “Rapporto di lavoro a tempo parziale” del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, da leggere in combinato disposto con l’art. 19 “Contratto individuale di lavoro” dello stesso contratto:
- la previsione dell’assunzione e della tipologia contrattuale deve essere prevista nel Piano dei Fabbisogni (comma 1 lett. a) art. 53);
- il rapporto di lavoro a tempo parziale è costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro in cui si devono stabilire anche le modalità di articolazione della prestazione lavorativa: durata e collocazione temporale con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno (comma 11, art. 53 e comma 4 art. 19 dello stesso CCNL);
- nel caso di specie, il dipendente avrà due distinti contratti individuali di lavoro che regolano i rispettivi rapporti;
- il dipendente all’atto della costituzione del rapporto di lavoro deve rendere la dichiarazione di cui al comma 6 dell’art. 19 del CCNL in esame, in merito all’insussistenza di cause di incompatibilità, che dovrà essere resa con riferimento al posto da ricoprire.”
Ora, per quanto riguarda il contratto a tempo determinato con l’ATS, si ricorda che per la stabilizzazione di personale precario l'art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 prevede:
“2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.”
Se il dipendente part time a tempo determinato ha maturato i requisiti sopra indicati (e fatto salvo il rispetto delle condizioni generali per le assunzioni a tempo indeterminato), la stabilizzazione è possibile.
3 aprile 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7202, sintomo n. 7302
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 21 maggio 2025
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