Novità sulle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se è possibile usufruire dei permessi retribuiti quali ad esempio quelli previsti per visite mediche o per motivi personali/familiari, sino a concorrenza dell'orario dovuto per la giornata in cui si effettua lavoro in modalità agile.
L’ARAN ha precisato nell’orientamento applicativo CFL-91 quanto segue, a proposito della fattispecie illustrata nel quesito:
“Con riferimento alle tre fattispecie di permessi su base oraria, si deve rilevare altresì che nel lavoro svolto in modalità agile deve di norma, intendersi sussistente, in base alle indicazioni recate alle pagine 6, punto ii), 10 e 18 della Direttiva 01/06/2017, n° 3 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, uno specifico obbligo del lavoratore di rendersi contattabile all’interno di fasce orarie predeterminate.
Pertanto, tenendo conto dell’insieme delle citate indicazioni formulate alla pagina 4 della richiamata Circ. 2/2020, anche nella modalità lavorativa agile potrebbe risultare possibile la fruizione dei permessi su base oraria previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro vigente.
Essi, nella fattispecie in esame, si concretizzerebbero nella possibilità per il dipendente, in relazione ad un intervallo temporale determinato, di essere sollevato dal predetto obbligo di contattabilità laddove la sua esigenza, per natura e caratteristiche, non risulti compatibile con tale obbligo e non possa essere soddisfatta al di fuori del periodo di durata del medesimo, ferme restando le ordinarie disposizioni contrattuali sulle causali, e sulla motivazione e sulla documentazione dei permessi stessi.”
Questa posizione ammette l’utilizzo dei permessi al di fuori delle fasce di contattabilità.
Tuttavia, ci sembra più coerente con la natura della prestazione in modalità agile quanto affermato nella circ. Funzione pubblica n. 2/2020:
“Si sottolinea che – fermo restando il divieto di discriminazione – istituti quali prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive, brevi permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro appaiono difficilmente compatibili con la strutturazione del lavoro agile quale ordinaria modalità delle prestazione lavorativa. (…)”
Questa conclusione, contraria all’utilizzo di permessi retribuiti, appare consistente con una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa come quella agile nella quale l’orario di lavoro non è predeterminato e, inoltre, non può neppure essere certificato da una rilevazione elettronica delle presenze.
3 aprile 2024 Massimo Monteverdi
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