Utilizzo quota FAL accantonata nel rendiconto dell'anno precedente

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
02 Aprile 2024

E' emerso che nel corso dell'esercizio 2023 non è stata applicata la quota FAL accantonata nel rendiconto 2022. E' possibile mantenere l'accantonamento ed utilizzare tale quota nell'esercizio 2024 oppure è necessario azzerare l'accantonamento?

Risposta

A norma del comma 1-ter dell'articolo 52 del d.l. n. 73/2021, convertito nella legge n. 106/2021, gli enti locali, a decorrere dall'esercizio 2021, riducono il F.A.L. accantonato a rendiconto per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, accantonando altresì nella voce relativa agli "Altri accantonamenti" l'importo corrispondente alla riduzione effettuata, al fine di permetterne la applicazione al bilancio di previsione dell'esercizio successivo, applicazione che è consentita anche agli enti in disavanzo.

Detto importo così applicato al bilancio di previsione ha natura di entrata libera nella destinazione, con l'unico limite che non può essere destinato al finanziamento della quota annuale del F.A.L. da rimborsare iscritta al titolo 4 della spesa: detto in altri termini, la quota di avanzo così applicata al bilancio di previsione concorre all'equilibrio di parte corrente.
Tanto premesso, si evidenzia che la norma sopra citata prevede la applicazione della suddetta quota di avanzo "nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo", applicazione che quindi dovrebbe essere iscritta già in sede di approvazione del bilancio (e solo se per qualsiasi motivo essa non sia stata prevista, potrà essere adottata una apposita delibera per la applicazione della quota di avanzo in argomento).

Qualora detta applicazione non sia stata per qualsiasi motivo disposta, come è appunto il caso prospettato nel quesito, si ritiene che - stante la formulazione testuale del ricordato comma 1-ter che espressamente prevede tale applicazione "nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo" - l’importo a suo tempo accantonato debba essere cancellato, concorrendo così a determinare l’avanzo di amministrazione, nello specifico la quota libera dello stesso.
Nell’esercizio 2024 andrà quindi applicata solamente la analoga quota che, in quanto rimborsata nell’esercizio 2023, risulterà accantonata nell’allegato a/1 di quest’ultimo esercizio.


2 aprile 2024                      Ennio Braccioni


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