Revoca automatica della patente per circolazione abusiva con veicolo sottoposto a fermo: la sanzione non è proporzionale all'illecito

Parziale illegittimità del comma 8 dell'art. 214 C.d.S.

Servizi Comunali Attività di controllo Codice della strada Sanzioni
di Piccioni Fabio
02 Aprile 2024

 

È costituzionalmente illegittimo l’art. 214 c. 8 C.d.S. nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo».
Lo ha deciso la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 52, depositata in cancelleria il 28 marzo 2024.

La ricognizione dell’evoluzione normativa dell’art. 214 C.d.S. 

  • Nella prima formulazione, l’art. 214 non prevedeva alcuna sanzione per l’ipotesi di circolazione abusiva con il veicolo sottoposto a fermo. 
  • L’art. 113 c. 1 lett. c) D.Lgs. 10/9/1993 n. 360, recante Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, ha aggiunto il comma 8 all’art. 214, ai sensi del quale, chi circola con un ciclomotore sottoposto al fermo amministrativo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 a 2 milioni di lire, e viene disposta la custodia del veicolo in un deposito autorizzato.
  • L'art. 4 c. 2-quater) D.L. 27/6/2003 n. 151, recante Modifiche ed integrazioni al codice della strada, convertito con modificazioni dalla L. 1/8/2003 n. 214, ha modificato il comma 8 dell'art. 214 prevedendo che chi circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 656,25 a 2.628,15 euro, e viene disposta la custodia del veicolo in un deposito autorizzato.
  • L'art. 5-bis c. 1, lett. d), n. 4 D.L. 30/6/2005 n. 115, recante Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito con modificazioni dalla L. 17/8/2005 n. 168, ha disposto la modifica del comma 8 dell’art. 214, prevedendo la confisca del veicolo, al posto della custodia in un deposito autorizzato.  
  • Infine, l'art. 23-bis c. 1, lett. b) D.L. 4/10/2018 n. 113, recante Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, convertito con modificazioni dalla L. 1/12/2018 n. 132, ha completamente riscritto la disciplina dell’art. 214. Il nuovo comma 8 introduce un “illecito proprio” secondo il quale della violazione risponde solo «il soggetto che ha assunto la custodia», il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, «circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente»: è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.988 a 7.953 euro e, inoltre, è contemplata l’applicazione automatica delle sanzioni accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. 

Il caso
Il G.d.P. di Forlì, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione proposta avverso l’ordinanza con cui il prefetto ha disposto la revoca della patente di guida, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, per aver consentito la circolazione di un veicolo affidato in custodia nonostante fosse stato sottoposto a fermo amministrativo, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 214 c. 8 C.d.S., nella parte in cui prevede, in via automatica, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

La motivazione della Consulta
La Corte ribadisce che il principio di necessaria proporzionalità della sanzione alla condotta illecita trova applicazione anche al trattamento sanzionatorio di natura amministrativa; in particolare, richiama i numerosi scrutini in merito alle disposizioni legislative che prevedono la revoca, in via automatica, del titolo abilitativo alla guida, sia quale sanzione accessoria disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, sia quale sanzione amministrativa applicata dal prefetto (sentenze 9/2/2018 n. 22; 19/2/2019 n. 88; 20/2/2020 n. 24; 27/5/2020 n. 99). 
Sulla base di tale contesto, la Consulta ricorda che, con sentenza 9/12/2022 n. 246, in relazione all’art. 213 c. 8 C.d.S., aveva già ritenuto censurabile la scelta del legislatore di applicare, sempre e comunque, la sanzione accessoria, stante che la previsione di un indifferenziato automatismo della revoca della patente indipendentemente dalla gravità del fatto, dà luogo a un trattamento sanzionatorio uniforme per qualsivoglia condotta di messa in circolazione di un veicolo assoggettato al vincolo del sequestro, in ragione di una precedente violazione.
Nel caso de quo, quindi, non resta che ribadire che la previsione rigida e automatica della revoca della patente, che preclude al prefetto (e al giudice in sede di impugnazione) di graduare la sanzione alla gravità della violazione, si appalesa carente sotto il profilo della necessaria proporzionalità della sanzione all’illecito commesso.
Infatti, a fronte del bene giuridico protetto dalla norma, consistente nell’effettività della custodia del veicolo sottoposto a fermo, rimane in ombra l’esigenza di sicurezza della circolazione stradale, tanto che non rileva né quale sia stata la pregressa trasgressione che ha dato luogo al fermo, né chi l’abbia commessa, non essendoci necessariamente coincidenza tra trasgressore e custode - considerato che il comma 1 dell’art. 214 C.d.S. prevede che possano essere nominati custodi, alternativamente, il proprietario, il conducente o altro soggetto obbligato in solido - né l’idoneità, o meno, del veicolo alla circolazione.
La reductio ad legitimitatem, come soluzione costituzionalmente adeguata, viene adottata con una pronuncia sostitutiva, che previa eliminazione dell’automatismo, consente che la revoca della patente possa, e non già necessariamente debba, essere applicata come sanzione accessoria in aggiunta a quella principale.


Articolo di Fabio Piccioni
 

Indietro

Approfondimenti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×