Corsi di formazione, applicazione del trattamento di trasferta e lavoro straordinario

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
28 Marzo 2024

L’Ente deve inserire nei cedolini il compenso relativo a corsi di formazione, che vengono inseriti come straordinario, e si chiede se devono essere tassati.

Risposta

Si veda innanzitutto l’art. 55, c. 6, CCNL 16.11.2022:
“6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione."
Si riepilogano pertanto le disposizioni contrattuali sul trattamento di trasferta contenute nell’art. 57 citato:
“1. Al personale comandato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio, oltre alla normale retribuzione, compete: (…)
a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è quella “economica”;
b) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall’amministrazione, dei taxi;
c) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa per i due pasti giornalieri, nel limite, per i predetti pasti, di complessivi € 44,26;
d) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a dodici ore, il rimborso per un pasto nel limite di € 22,26;
e) per le trasferte di durata inferiore alle otto ore, il dipendente ha diritto al buono pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 35 (Servizio mensa e buono pasto) del presente contratto;
f) per le trasferte continuative nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni, rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località, ai sensi della lettera c).
g) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata, considerando, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3;
2. Solo nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.”

Dunque, è corretto liquidare ore di lavoro straordinario (sempre debitamente autorizzate dal responsabile del servizio) solo quando il corso di formazione si protrae per un tempo maggiore rispetto all’orario di lavoro ordinario (ad es. giornata lavorativa di sei ore, corso di formazione di otto ore: due ore di lavoro straordinario) e sempre escludendo il tempo di viaggio verso e dal luogo del corso (che si conteggia solo per gli autisti).
Tale compenso è dunque soggetto all’ordinaria tassazione IRPEF, come per le ore di lavoro straordinario svolte in sede.


28 marzo 2024                       Massimo Monteverdi

 


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