Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiAi fini della costituzione del fondo accessorio, si chiede se è possibile riportare, una tantum, nella parte variabile del fondo, le somme non spese a titolo di indennità di funzione e di risultato delle posizioni organizzative relative all'anno precedente, in quanto il fondo era stato ridotto nel rispetto delle disposizioni dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 per effetto dell'amento di dette indennità.
Le risorse destinate al trattamento accessorio dei titolari di incarichi di elevata qualificazione possono essere riportate nel fondo risorse decentrate per effetto di una scelta dell’amministrazione che, a partire da un determinato anno, decida di ridurle per incrementare il fondo risorse decentrate. Per tale operazione è necessaria l’informativa sindacale e, se richiesto, il confronto sindacale.
Le risorse destinate al trattamento accessorio dei titolari di incarichi di elevata qualificazione non utilizzate, non possono essere riportate ad incremento della componente variabile dell’anno successivo, atteso che i flussi di alimentazione della parte variabile sono tassativamente indicati dall’art. 79, comma 2, CCNL 16.11.2022.
L’eventuale utilizzo del flusso di alimentazione variabile del fondo di cui alla lettera c) del citato art. 79, comma 2, (“risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa”) concerne comunque risorse che devono essere disponibili nell’anno di costituzione del fondo.
25 marzo 2024 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7184, sintomo n. 7284
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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