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Tar Campania, sentenza n. 4314
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiL'ente è in disavanzo elevato (Risultato di amministrazione lettera A non capiente della somma FCDE + FAL). Per il calcolo del limite dell'applicazione dell'avanzo al bilancio 2024, è possibile sommare allo stanziamento di Spesa del Piano di rientro del disavanzo lo stanziamento 2024 relativo alle quote di capitale per la restituzione del FAL contabilizzato al titolo 4, Missione 50, Piano dei conti U.4.03.01.01.001?
Si ritiene di dover rispondere negativamente alla domanda proposta: la formulazione del comma 898 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, che individua la quota dell’avanzo di amministrazione (sia essa vincolata, accantonata e destinata) che può essere applicata al bilancio da parte degli enti in cui l'importo della lettera A) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, specifica con precisione tale quota utilizzabile, definendone il limite in misura “” non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione “”: tale formulazione, a parere dello scrivente, non lascia spazio a letture o interpretazioni che consentano possibili integrazioni o incrementi di tale quota.
Eventuali deroghe alla suddetta limitazione debbono pertanto essere espressamente previste e consentite da disposizioni speciali e derogatorie, come ad esempio quella recata dall’articolo 1 del recente decreto ministeriale Interno-MEF dell’8 febbraio 2024 relativa all’utilizzo del risultato di amministrazione da compensare con la trattenuta che andrà ad essere effettuata dal Ministero dell’Interno sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale per gli anni 2024-2027.
22 marzo 2024 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 5054, sintomo n. 5095
Tar Campania, sentenza n. 4314
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
T.a.r. per la Sicilia, sezione V - Sentenza 30 aprile 2025, n. 946
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 10 giugno 2025
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