Avviso di accertamento per mancato pagamento senza dati immobili e con indicazione degli estremi della bolletta emessa

Risposta del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
26 Marzo 2024

Nell'atto di accertamento per mancato pagamento Tari contestato dal contribuente, non vengono indicati gli immobili oggetto di accertamento ma gli estremi della bolletta emessa; si chiede se guesto può essere motivo di annullamento;

Si chiede ancora se, annullando l'atto oggetto di ricorso, l'Ente può riemettere accertamento allo stesso contribuente per la stessa annualità, inserendo i dati da altri richiesti e, se sì, l'eventuale annullamento dovrà essere comunicato alla Corte di Giustizia Tributaria? In tal caso, quest'ultima può, in ragione delle motivazioni che verranno indicate nell'atto di annullamento, invalidare tutti gli atti emessi agli altri contribuenti con la stessa modalità?

In ultimo, si chiede se può essere emesso entro il 31/12/2024 accertamento TARI anno 2015 non sulla base del quinto anno successivo al pagamento (cioè al 31.12.2020), ma sulla base del sollecito di pagamento regolarmente notificato in data 24/07/2019 (e quindi entro il 31/12/2024).

Risposta

La motivazione del provvedimento di contestazione rientra tra i diritti del contribuente, introdotti dalla legge 212/2000, nonché elemento obbligatorio ai fini della contestazione per vizi di legittimità come sancito dalla legge 296/2006.

In altri termini, la motivazione consiste in un diritto per il contribuente di capire cosa gli viene contestato al fine di potersi difendere ed un onere per l’Ente di rendere comprensibile la contestazione per le medesime ragioni.

Lo stesso Statuto dei diritti del contribuente, tuttavia, riconosce che nella motivazione non devono essere inserite le informazioni già conosciute dal contribuente (art. 7 comma 1 legge 212/2000); per cui, se il Comune ha già notificato un avviso di pagamento TARI (non avviso bonario), nel quale è stata correttamente dettagliata la base imponibile (dati relativi all’utenza), non occorre che nel provvedimento di contestazione dell’omesso o tardivo versamento vengano riprodotte tali informazioni, ma può essere sufficiente l’indicazione del documento iniziale che il contribuente (vista la notificazione del medesimo) ne ha già conoscenza.

Se, altresì, il Comune adottasse un sistema in autoliquidazione, dove il contribuente è chiamato ad adempiere spontaneamente alle scadenze indicate dal regolamento Comunale, l’avviso di accertamento non potrebbe essere ritenuto valido per la sola indicazione di un documento di riscossione non notificato, ma dovrebbe, al suo interno, contenere tutte le indicazioni che hanno determinato l’importo della tariffa annuale addebitata.

Per quanto riguarda le altre domande, anche qualora l’atto fosse illegittimo la Corte di Giustizia potrebbe annullare solo gli accertamenti oggetto del ricorso, senza alcuna possibilità di estendere tali disposizioni alla totalità di provvedimenti similari emessi; mentre, in base al principio “bis in idem”, consolidato dalle recenti modifiche allo statuto del contribuente, “l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta”; motivo ulteriore affinchè l’Ente prosegua il contenzioso e non annulli in autotutela per un vizio di limitata motivazione.

Infine, il termine accertativo ai sensi del comma --- della legge 296/2006 è “il quinto anno successivo alla data in cui il contribuente avrebbe dovuto versare”; nella TARI il termine di pagamento è dato dalla notifica dell’avviso di pagamento, per cui è da tale data che decorre il quinquennio da rispettare a pena di decadenza (nel caso specifico dal termine di pagamento indicato nel documento notificato il 24/07/2019).

22 marzo 20254            Luigi D’Aprano

 

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