L’iscrizione all’Albo quale titolo abilitativo per la gestione dei rifiuti
L'iscrizione all'Albo, nella formulazione vigente dell’articolo 212 del d.lgs. n. 152/2006, modificato da ultimo dall’articolo 2, comma 5, del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, costituisce il requisito essenziale per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti (pericolosi e no), di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Sono esonerati dall'obbligo, le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236 del citato decreto, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti. Dettagliatamente, si tratta dei seguenti soggetti:
- i produttori che organizzano autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
- i consorzi;
- il consorzio nazionale imballaggi;
- il consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti;
- il consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene;
- il consorzio nazionale per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
- il consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.
Sono, altresì, esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo, per effetto dell’articolo 212, comma 19 bis, d.lgs. n. 152/2006, gli imprenditori agricoli, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti, effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dell’impresa dove essa ha sede ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del criterio organizzato di raccolta.
Per le aziende speciali, i consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al d.lgs. n. 267/2000, l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del Comune o del consorzio di Comuni alla Sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi Comuni.
I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi, in quantità non eccedente i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alla procedura ordinaria di iscrizione (potranno quindi seguire le procedure cd. semplificate), a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
In pratica, detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita Sezione dell'Albo, in base alla presentazione di una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.
L’autorizzazione al trasporto ha natura personale, fondandosi sulla idoneità del soggetto richiedente e sulla sua iscrizione al relativo Albo, cosicché l’attività autorizzata non è delegabile a terzi privi di autorizzazione (Corte di Cassazione, Sez. III, 29 ottobre 2015, n. 43613).
Alla luce del sopra enunciato principio di diritto, l’esercizio dell’attività di trasporto implica in ogni caso, per chi la effettua, la sua iscrizione all’Albo, soggetta alla preventiva verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività.
L’iscrizione all’Albo non può essere nemmeno sostituita dall’autorizzazione allo smaltimento o al recupero dei rifiuti, che non abilita al loro trasporto (Corte di Cassazione, Sez. III, 9 giugno 2010, n. 22010).
Il Regolamento dell’Albo
Dal 7 settembre 2014 è entrato in vigore «il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali», emanato con dm 3 giugno 2014, n. 120, in attuazione dell’articolo 212, comma 15, del d.lgs. n. 152/2006. Contestualmente alla novella legislativa, è stato abrogato il dm 28 aprile 1998, n. 406.
Il nuovo Regolamento è composto di 26 articoli, suddivisi in due Capi (“Organizzazione” e “Attività dell’Albo”), e modifica in maniera significativa la previgente disciplina.
L'Albo Nazionale Gestori Ambientali è costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è articolato in un Comitato nazionale ed in Sezioni regionali e provinciali per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Sono organi dell'Albo:
- il Comitato nazionale;
- le Sezioni regionali e le due Sezioni provinciali di Trento e di Bolzano.
Il Comitato nazionale (passato da quindici a diciannove membri) ha sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tra le nuove attribuzioni del Comitato nazionale si rinviene, all’articolo 5, comma 1, lett. d), la fissazione dei “criteri per la valutazione dei requisiti professionali e le condizioni per lo svolgimento dell’incarico di responsabile tecnico”, nonché la determinazione delle “modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale dello stesso”.
Le Sezioni regionali hanno sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione; le Sezioni provinciali presso le Camere di commercio di Trento e di Bolzano.
Relativamente alle nuove funzioni di competenza delle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo, disciplinate all’articolo 6, si rileva l’inserimento dell’effettuazione di attività informative e formative per i soggetti iscritti, secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione, nonché della verifica, anche mediante gli organi di controllo, della sussistenza dei requisiti per la permanenza nell’Albo e lo svolgimento di verifiche in materia di formazione del responsabile tecnico.
Le categorie e le classi delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo
L'iscrizione all'Albo (articolo 8, comma 1, dm 3 giugno 2014, n. 120) è richiesta per le seguenti categorie di attività:
- categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’introduzione della nuova categoria 2-bis costituisce una novità assoluta rispetto alla disciplina previgente;
- categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. L’introduzione di tale categoria pure costituisce una novità rispetto alla disciplina previgente;
- categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- categoria 9: bonifica di siti;
- categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
L’iscrizione all’Albo (articolo 9 del citato decreto) è articolata in categorie corrispondenti alle attività di cui all’articolo 8, comma 1.
La categoria 1, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:
- superiore o uguale a 500.000 abitanti;
- inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
- inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
- inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;
- inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
- inferiore a 5.000 abitanti.
Le categorie da 4 a 8 di cui all'articolo 8, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti:
- quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
- quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
- quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
- quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
- quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
- quantità annua complessivamente gestita inferiore a 3.000 tonnellate.
Le categorie 9 e 10, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) e l), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:
- oltre a euro 9.000.000,00;
- fino a euro 9.000.000,00;
- fino a euro 2.500.000,00;
- fino a euro 1.000.000,00;
- fino a euro 200.000,00.
Requisiti e condizioni per l’iscrizione all’Albo
Le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo (articolo 10, dm n. 120/2014):
- nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
- nella persona del legale rappresentante.
Per l'iscrizione all'Albo occorre che i suddetti soggetti:
- siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
- non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
- condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
- condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
- siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
- non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011;
- non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all’articolo 11;
- non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste.
I requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) sono accertati d'ufficio dalla Sezione regionale o provinciale attraverso l'acquisizione di apposita certificazione e dal certificato del casellario giudiziario.
Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui alle lettere c), d), f) e i).
Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria
I requisiti di idoneità tecnica (articolo 11, dm n. 120/2014) consistono:
- nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
- nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone;
- in un'adeguata dotazione di personale;
- nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.
La capacità finanziaria è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari.
L'idoneità tecnica e la capacità finanziaria devono essere adeguate alle attività soggette all'iscrizione.
Il Comitato nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria.
Procedimento d'iscrizione all'Albo
La domanda d'iscrizione all'Albo è presentata (articolo 15, comma 1, dm 120/2014) alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente. Per le imprese e gli enti con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla Sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio.
La domanda d'iscrizione deve essere corredata (articolo 15, comma 2) con:
- nomina del responsabile tecnico e dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico;
- autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonché documentazione comprovante l'idoneità tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacità finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 4;
- un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti e ogni altra notizia utile;
- attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria.
In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con la seguente, ulteriore, documentazione:
- attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
- copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli. Nel caso di intestatario della carta di circolazione diverso dal richiedente l'iscrizione, deve essere presentata la documentazione, prevista dalla vigente normativa in materia di autotrasporto, che attesti la piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli;
- documentazione attestante l'iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada istituito ai sensi del regolamento (Ce) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, oppure, per le imprese egli enti la cui attività di trasporto non rientra nel campo di applicazione dello stesso Regolamento, il possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa.
In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada corredano la domanda d'iscrizione con la seguente, ulteriore documentazione redatta in lingua italiana:
- dichiarazione di elezione di domicilio in Italia;
- attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
- attestazione del possesso della licenza comunitaria o dell'autorizzazione internazionale all'autotrasporto di merci ove previste;
- disponibilità dei veicoli ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
- copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli;
- documentazione, prodotta con traduzione asseverata, equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo al legale rappresentante e al responsabile tecnico.
In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti che intendono effettuare l'attività di trasporto dei rifiuti per ferrovia devono corredare la domanda d'iscrizione con la seguente ulteriore, documentazione:
- copia conforme della licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
- copia conforme del certificato di sicurezza rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti che intendono effettuare l'attività di trasporto dei rifiuti per via marittima e per via navigabile interna presentano idonea documentazione attestante la conformità delle navi che trasportano rifiuti al D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134, alle norme che disciplinano il trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, in relazione ai tipi di rifiuti che si intendono trasportare.
Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione la Sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.
Il suddetto termine può essere interrotto, per non più di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione richiesti. Qualora le imprese e gli enti non provvedano all'invio di quanto richiesto entro il termine di trenta giorni, la Sezione regionale o provinciale rigetta la domanda di iscrizione.
Ove la domanda sia accolta la Sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione.
Rinnovo dell'iscrizione all'Albo
Le imprese e gli enti iscritti all'Albo (articolo 22, dm 120/2014) sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti. Le imprese e gli enti iscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), presentano la comunicazione di rinnovo dell'iscrizione ogni dieci anni.
La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi (a fronte del precedente termine di sei mesi) prima della scadenza dell'iscrizione e i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla metà.
Nel rispetto della normativa comunitaria, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o certificati Uni-En Iso 14001 possono sostituire il nuovo provvedimento di iscrizione con autocertificazione resa alla Sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detta autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei suddetti regolamenti, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e delle attrezzature alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata certificazione dell'esperimento delle prove previste dalla normativa vigente.
I contenuti dell'autocertificazione e della documentazione da allegare di cui ai commi 1 e 3 sono stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.
La modulistica per la comunicazione per l’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, di cui all’articolo 16 del dm 120/2014, e l’autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’articolo 8 del dm 120/2014, sono state approvate, rispettivamente, con Deliberazione dell’Albo n. 3 e n. 4 del 3 settembre 2014.
Le nuove modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali mediante QR code
La Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 1 del 13 febbraio 2023, “Modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali”, ha disposto:
«In alternativa all’esibizione del provvedimento d’iscrizione, con le modalità indicate nel primo periodo degli allegati da “A” ad “N” della deliberazione n. 3 del 07 febbraio 2022, le imprese e gli enti possono a scelta dimostrare la loro iscrizione e rendere disponibili i contenuti della propria autorizzazione all’Albo nazionale gestori ambientali esibendo l’apposito attestato - QR code (in formato digitale o cartaceo) leggibile tramite applicazione per dispositivi mobili messa a disposizione per le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo come disciplinato dall’allegato “A” alla presente deliberazione per la raccolta e il trasporto di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, si utilizzi un unico documento di trasporto rifiuti per automezzo e percorso di raccolta».
1) Attestato QR code
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, accedendo alla propria area riservata sul sito web dell’Albo possono generare un attestato contenente un QR Code che identifica univocamente il soggetto iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il codice fiscale ed il numero di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Il QR Code riportato in tale documento conterrà gli estremi identificativi del soggetto iscritto cifrati in formato leggibile tramite l’apposita applicazione messa a disposizione per le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo. Il documento potrà essere esibito agli enti di controllo e alle pubbliche amministrazioni in formato digitale (o in formato cartaceo) per dimostrare la propria iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
Il QR Code sarà, inoltre, disponibile anche tramite l’apposita applicazione che i soggetti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali potranno, eventualmente, utilizzare anche per consultare la propria situazione autorizzativa aggiornata.
2) Modalità verifica attestato QR code
Le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo che devono verificare l’iscrizione di un soggetto iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali potranno svolgere tale attività tramite l’apposita applicazione per dispositivi mobili basati sui principali sistemi operativi (Android, IOS): inquadrando il QR code identificativo in possesso del soggetto iscritto, sarà visualizzata la situazione autorizzativa aggiornata alla data dell’interrogazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo sarà possibile consultare le seguenti informazioni:
- i dati identificativi dell’impresa;
- il numero iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali;
- le categorie di iscrizione e relativa validità;
- i veicoli e relativi codici dell’EER autorizzati;
- le pertinenti prescrizioni.
Per utilizzare l’apposita applicazione per dispositivi mobili, le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo devono registrarsi nel portale al fine di ottenere le credenziali di utilizzo della stessa.
La Deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 1 del 13 febbraio 2023 entra in vigore il 15 giugno 2023.
La disciplina sanzionatoria per l’impresa non iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
L’impresa individuata dal soggetto committente per l’esecuzione di lavori di rimozione e sostituzione della copertura in eternit, deve essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – categoria 10 – ai sensi dell’articolo 212 del d.lgs. n. 152/2006.
Se priva di tale titolo abilitativo, si configura il reato di cui all’articolo 256, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006, che prevede la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.
Il privato committente dei lavori di rimozione e smaltimento di rifiuti risponde, in concorso, del reato di illecita gestione di rifiuti, se l’impresa esecutrice non è iscritta all’Albo Gestori Ambientali
Il produttore dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 152/2006, è il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
Quindi, anche il proprietario dell’immobile committente e l’intestatario del permesso di costruire con il quale si consente di edificare o demolire, devono essere considerati produttori (in senso giuridico) dei rifiuti derivanti dall’abbattimento del precedente fabbricato.
Più propriamente, essi sono da considerarsi produttori di rifiuti, poiché agli stessi è riferibile giuridicamente la produzione del rifiuto.
Nella qualità di committenti, essi hanno una responsabilità in vigilando sulla gestione del produttore effettivo del rifiuto circa il rispetto degli obblighi procedimentali e documentali, ed in particolare sulla corretta tracciabilità dei rifiuti, per cui, come recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. III, 31 gennaio 2022, n. 3331:
«Nel caso che un privato sia autorizzato alla esecuzione di lavori di rimozione e sostituzione della copertura in eternit nel fabbricato di sua proprietà e conferisca l’incarico per la relativa esecuzione ad una impresa priva della prescritta autorizzazione per l’attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi, egli risponderà del reato di illecita gestione di rifiuti, ai sensi dell’articolo 256, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 152/2006, in concorso con l’imprenditore, quale produttore effettivo del rifiuto».
Nella medesima sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto anche non configurabile l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’articolo 131-bis cod. pen., rimarcando la gravità del fatto, sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità della condotta in relazione alla discreta quantità e alla nocività dei rifiuti illecitamente prodotti.
E con l’impresa ha risposto in concorso, ai sensi dell’articolo 110 cod. pen., anche il soggetto committente, che aveva il dovere di accertare che l’impresa individuata fosse regolarmente autorizzata allo svolgimento di tutte le operazioni previste.
Articolo di Gaetano Alborino
--> Per approfondire l'argomento partecipa ai prossimi webinar del Dottor Gaetano Alborino:
--> Per approfondire l'argomento si rinvia all'articolo La cessazione dell’impiego di amianto. Procedure di rimozione e bonifica (1/2) del Dottor Gaetano Alborino.