Emendamenti dei consiglieri di minoranza alle proposte di variazione al bilancio di previsione
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIncentivi Imu e tari attività di verifica e controllo. Nel fondo risorse decentrate 2023 sono stati impegnati 5.000 euro. Dai dati del rendiconto 2023 emergono riscossioni (c/residui+competenza) maggiori rispetto alla previsione. Di conseguenza la quota incentivi al personale è aumentata. Per riconoscere questa maggiore quota occorre riaprire la contrattazione 2023? Oppure si possono inserire nel fondo 2024 come componente variabile non soggetta a limite?
Innanzitutto, si deve chiarire il metodo con cui calcolare l’ammontare degli incentivi, anche al fine di inserirli correttamente nel contratto decentrato integrativo.
A tale proposito, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con deliberazione n. 1/2023 ha chiarito quanto segue:
"2.1 Dalla norma in esame è possibile ricavare, in conformità ai principi dell'ordinamento contabile, le seguenti condizioni di ordine generale per il riconoscimento degli incentivi di cui trattasi, in favore del personale coinvolto nell'attività di accertamento e riscossione dell'Imu e della Tari:
- che il Comune abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.u.e.l.); al riguardo, la Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti, con deliberazione n. 19/2021/QMIG, ha già chiarito che la locuzione "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267", contenuta nella norma in esame, debba intendersi riferita anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo, del T.u.e.l.) e, per il rendiconto, con legge; pertanto, questa prima condizione è da ritenersi soddisfatta laddove i documenti contabili siano stati approvati entro i termini così prorogati;
- che il Comune abbia adottato un proprio regolamento, atto formale individuato dal legislatore quale fonte idonea a determinare - nell’an e nel quantum - la destinazione delle risorse disponibili (pari ad una percentuale del maggiore gettito accertato e riscosso, nella misura massima del 5 per cento) alle due differenti finalità individuate dalla norma: potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e trattamento accessorio del personale dipendente;
- che l'utilizzo delle risorse così individuate sia limitato all'anno di riferimento, per tale dovendosi intendere l’annualità successiva a quella in cui è stato accertato a consuntivo il maggiore gettito; (…)
2.2. Ove sussistano tutte le condizioni elencate, sarà possibile erogare la quota destinata al trattamento accessorio, nella misura così determinata, al personale impiegato nelle attività di cui trattasi. Tale quota peraltro non sarà da computarsi a fini di rispetto del limite di cui all'art. 23, co.2, del d.lgs. n. 75/2017.”
Ora, dal quesito si rileva che le somme indicate a titolo di incentivo nel contratto decentrato 2023 non sono state calcolate sull’incassato 2022, ma sul presunto incasso 2023.
In effetti, per rispettare il dettato normativo, per il 2023 era possibile iscrivere a bilancio le quote di incentivo calcolate sulle maggiori somme incassate nel 2022 (residui attivi riportati al 2022: 100, incassati nel 2022: 120; incentivo da calcolare su 20), dopo l'approvazione del rendiconto 2022.
Di conseguenza, le somme da attribuire dovevano essere comprese nella costituzione del fondo 2023 e quindi necessariamente impegnate nel 2023, pena la perdita di tali risorse.
Per la distribuzione dell’incentivo 2023 (quantificato nel fondo in € 5.000) l’ente dovrà procedere come sopra.
In relazione al quesito specifico, proprio in considerazione della quantificazione solo presunta delle somme a titolo di incentivo, è possibile che la differenza tra incassi 2022 e residui riportati determini un importo di incentivi superiore a € 5.000,00.
In questo caso, tuttavia, è necessario rettificare il contratto originario (procedendo dunque a una nuova sottoscrizione), poiché tale variazione richiede anche una revisione delle relazioni da allegare al contratto.
In ogni caso, è escluso che le maggiori risorse incassate possano essere indicate nel Fondo dell’anno successivo, poiché l'utilizzo si deve limitare all'anno di riferimento.
Quanto agli incassi definitivi 2023, essi serviranno, dopo l’approvazione del relativo rendiconto, a quantificare gli incentivi da indicare eventualmente nel Fondo 2024.
22 marzo 2024 Massimo Monteverdi
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Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Ministero dell’Interno – 15 maggio 2025
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 18 marzo 2025, n. 2232
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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