Dispersione ceneri, date in affido nell'anno 2006

con disposizione testamentaria con espressa volontà ad essere dispersa da parte della defunta

Quesiti
di Cucumile Pietro
07 Marzo 2018

Avrei bisogno di alcuni chiarimenti in materia di dispersione delle ceneri. I figli di una persona deceduta nell’anno 2006, le cui ceneri erano state date in affido al marito, chiedono, essendo ora deceduto anche il marito, di poter effettuare la dispersione delle ceneri della madre, in virtù del fatto che la defunta, già nel 2006, aveva lasciato disposizione testamentaria con espressa volontà ad essere dispersa, ma la normativa ancora non la prevedeva. In base alla normativa vigente disciplinante la materia - Legge Regionale della regione Liguria n. 24 del 4 luglio 2007, poi modificata dalla Legge Regionale 11 marzo 2008 n. 4 e dal Regolamento Regionale 11 marzo 2008 n. 1 – direi che non sussiste alcun impedimento, essendo le ceneri già custodite alla data di entrata in vigore della Legge 24/2007. E’ corretto, vero? L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri rimane sempre comunque di competenza del comune di decesso, anche se, allo stato attuale, le ceneri erano custodite presso il comune di residenza dell’affidatario che, in tale circostanza, non coincide con il comune di decesso. I figli dovranno recarsi al Comune di residenza dell’affidatario, presentare istanza di recesso e, poi, inoltrare domanda di autorizzazione alla dispersione nel comune di decesso della madre. E’ corretto? E nel caso in cui, le ceneri fossero state custodite in un loculo in un altro cimitero, in altro Comune, anziché date in affido, la competenza al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione sarebbe stata sempre del Comune di decesso, è corretto, vero?

Risposta

La formulazione del quesito contiene sia la domanda che la relativa risposta, per cui il compito di chi scrive è limitato soltanto a fornire un contributo di conferma di quanto sopra articolato.

 

In particolare, la normativa di settore, peraltro già richiamata dall’istante, di cui alla Legge regionale della regione Liguria n. 24 del 4 luglio 2007, così recita:

 

Art. 3

4. Nel caso in cui l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5.

 

Art. 4.

(Dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso oltre all'autorizzazione di cui al comma 2 occorre il nullaosta del Comune in cui viene effettuata la dispersione.

4. La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 o da un differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.

5. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall'Autorità amministrativa competente.

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della strada).

7. In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo è scelto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale indicazione, trascorsi novanta giorni dalla cremazione, il Comune autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del cimitero del Comune di residenza del defunto.

8. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo le modalità previste dal presente articolo.

 

Quindi, dal punto di vista dei criteri di attribuzione delle competenze, i punti fermi da considerare per l’istruttoria di ogni istanza di un privato sono, schematicamente, i seguenti:

  • l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune ove sia avvenuto il decesso della madre, ex comma 2 dell’art.4;
  • la legge regionale de qua si riferisce alla possibilità di dispersione delle ceneri già custodite nei loculi cinerari (non per le ceneri già affidate). A tal fine, per mera prudenza, si suggerisce di acquisire una dichiarazione dei figli interessati in ordine alla circostanza che le ceneri siano state tenute in modo che sia stata garantita “l'identificazione e la buona conservazione delle stesse e la continuità nella custodia”;
  • gli “eredi” possono recedere dall’affidamento;
  • gli eredi possono avvalersi, successivamente all’esito della pratica di recesso, anche della facoltà di cui al comma 3 dell’art. 4 nel caso in cui la dispersione avvenga in un comune diverso da quello ove sia avvenuto il decesso; in tal caso, oltre all'autorizzazione alla dispersione rilasciata dal Comune di decesso occorrerà acquisire il nullaosta del Comune in cui verrà effettuata la dispersione delle ceneri;
  • ovviamente, è applicabile ogni disposizione utile del vostro regolamento comunale in materia, nel contenuto precedente all’entrata in vigore della legge regionale de qua.

 

Dott. Pietro Cucumile 05/03/2018

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