Utilizzo dei voucher per prestazioni occasionali di lavoratore ora in pensione

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
25 Marzo 2024

Si chiede anche in relazione a circolare INPS 27/2023 se il comune possa utilizzare soggetto (già dipendente nel privato) in regime di quota 103 per lavori occasionali (fino a 5000 euro) senza che ci siano problemi per il percettore della pensione. In specifico se possono adoperarsi i voucher(prestO) o in assenza se l'ente può ricorrere al lavoro occasionale nei limiti di euro 5000 e dovrà fare solo la ritenuta fiscale del 20 per cento senza altri adempimenti fiscali e previdenziali.

 

Risposta

In generale, la disciplina degli incarichi a lavoratori dipendenti in pensione è contenuta nell’art. 9, c. 5, D.L. n. 95/2012 che infatti dispone: 

è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni (…) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.”

Come ha precisato successivamente il Dipartimento della Funzione pubblica nella circolare n. 6 del dicembre 2014:

Tra le ipotesi che non ricadono nei divieti, si segnalano le seguenti. 

Va innanzitutto ricordato che scopo delle disposizioni in esame non è di escludere la possibilità che i soggetti in quiescenza operino presso le amministrazioni, ma di evitare che il conferimento di incarichi a questi soggetti sia utilizzato per aggirare lo stesso istituto del collocamento in quiescenza. Esse non impediscono di prestare attività lavorativa nelle amministrazioni pubbliche ai soggetti che possano aspirarvi, in relazione ai rispettivi limiti di età. Di conseguenza, non è escluso che un soggetto, collocato in quiescenza per aver raggiunto i relativi requisiti nella propria carriera, possa concorrere per un impiego con una pubblica amministrazione, relativo a una carriera nella quale può ancora prestare servizio. Ciò può dipendere dalla particolarità della carriera (pubblica o privata) di provenienza, che consenta il collocamento in quiescenza a un'età relativamente bassa, o di quella di destinazione, che preveda una più alta età pensionabile (quali quella universitaria o quella giudiziaria). In tali ipotesi, si applicherà ovviamente la vigente disciplina in ordine ai requisiti di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni e ai rapporti tra trattamento economico e trattamento di quiescenza.

In secondo luogo, il divieto riguarda determinati contratti d'opera intellettuale, ma non gli altri tipi di contratto d'opera. 

Non è escluso, dunque, il ricorso a personale in quiescenza per incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quello di studio o consulenza (in questo senso la citata deliberazione della Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato). 

Non è escluso neanche il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria, non aventi carattere di studio o consulenza. Anche in questo caso, rimane ovviamente ferma la disciplina vigente in materia, con particolare riferimento alle modalità di scelta del contraente(…)"

La fattispecie illustrata nel quesito non riguarda incarichi di studio o di natura consulenziale.

Pertanto, posta la teorica possibilità di non incorrere nella situazione di divieto, la norma di riferimento per le prestazioni occasioni/voucher (le due fattispecie sono disciplinate dalla stessa norma e pertanto non sono alternative) è l’art. 54-bis, c. 7, D.L. n. 50/2017 che dispone:

7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articoloesclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.”

In questo ambito esclusivo, l’ente può:

“(…) acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

Per quanto concerne il trattamento fiscale e previdenziale di una prestazione occasionale come quelli sopra elencati, fermo restando l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi erogati, nessuna ritenuta previdenziale deve essere operata se il prestatore dichiara di rientrare nei limiti di compensi sopra elencati:

- lo stesso prestatore può ricevere in un anno compensi dallo stesso committente per un massimo di 2.500 euro;

- lo stesso prestatore può ricevere complessivamente in un anno da una pluralità di committenti un massimo di 5.000 euro.

21 marzo 2024               Massimo Monteverdi

 

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