Congedo parentale per padre dipendente pubblico e madre dipendente privata e fruizione in contemporanea
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiInquadrato nel comune A, in convenzione pure nel comune B e C, ai sensi dell'art.23 CCNL. Nello schema di convenzione, approvato con deliberazione di G.M., risulta "Sono totalmente a carico di ciascun Comune e da questo liquidate direttamente al suddetto dipendente, tutte le spese connesse a prestazioni eseguite nell’interesse del singolo Comune (es. retribuzione di posizione, incontri e attività presso uffici di altre Amministrazioni, rimborsi spese viaggio). Spetta il rimborso spese?
L’art. 23, c. 4, CCNL 16.11.2022 dispone:
“4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell’art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.”
In particolare, si ritiene che la convenzione debba meglio specificare di quali spese di viaggio si tratti.
Ad esempio, tali spese potrebbero riguardare esclusivamente gli spostamenti tra le tre sedi comunali e non quelli dalla residenza del lavoratore alla sede dell’ente di appartenenza A (in analogia con il trattamento previsto per i segretari comunali in convenzione).
A tale proposito, si rammenta quanto precisato dalla sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti ha precisato sul tema (del. n. 211/2015):
“Per quel che concerne (…) la peculiare posizione di dipendente di un ente locale che, in virtù di una convenzione, (…) presta il proprio servizio anche presso un comune diverso, ritiene il Collegio che siano applicabili estensivamente i medesimi principi posti a fondamento della normativa contrattuale suindicata, e prevista specificamente per i segretari comunali.
Invero, la casistica de qua potrebbe considerarsi riconducibile alla eadem ratio di limitare, mediante il riconoscimento di un rimborso ai dipendenti “convenzionati”, l’entità dei maggiori oneri derivanti dalle ulteriori e/o maggiori spese di viaggio, conseguenti alla necessità di raggiungere più sedi di servizio.
L’eventuale previsione del rimborso delle spese di viaggio, nonché la regolamentazione delle modalità, della tempistica e del quantum del riconoscimento devono essere disciplinati nell’ambito della convenzione medesima e, quindi, trovano la propria sedes materiae nell’accordo negoziale intercorrente tra gli enti locali interessati.
Osserva il Collegio che, ancorché lo strumento convenzionale è principalmente volto al miglioramento dell’organizzazione delle funzioni e dei servizi istituzionali, nell’osservanza dei principi di efficienza e di efficacia della pubblica amministrazione, questo non può sottrarsi alle regole che impongono agli enti locali il rigoroso rispetto dei principi di economicità e sana gestione finanziaria; pertanto, il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio convenzionalmente concordate, deve soggiacere ad alcune limitazioni.
In via del tutto esemplificativa, il Collegio rammenta la copiosa giurisprudenza del controllo in relazione all’utilizzo del mezzo proprio, con particolare riferimento alle connesse finalità di contenimento della spesa e degli oneri che vengono sostenuti in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto (cfr. Sezione regionale per la Puglia, deliberazione n. 31/PAR/2012, Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 118/PAR/2013).”
21 marzo 2024 Massimo Monteverdi
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