Personale utilizzato in convenzione (scavalco condiviso) e consenso revocabile
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede come devono essere calcolate le giornate di ferie nelle seguenti ipotesi:
- contratto part-time a t.d. di due mesi (scavalco d'eccedenza) per n. 4 ore settimanali articolate su due giorni;
- contratto part-time a t.i. di 30 ore settimanali articolate su 5 giorni (dal lunedì al venerdì).
Si chiede inoltre un parere sulla possibilità di monetizzare le ferie al dipendente prossimo alla pensione, assunto con contratto ex. art. 110 TUEL.
Nei casi esposti nel quesito, le ferie vanno quantificate come segue:
1) Contratto part-time a t.d. di due mesi (scavalco d'eccedenza) per n. 4 ore settimanali articolate su due giorni
Si tratta di un part time verticale.
A tale proposito, l’art. 62, c. 9, CCNL 16.11.2022 dispone:
“9. (…) I lavoratori a tempo parziale verticale e misto hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. (…)”
Il lavoratore in oggetto lavora per due giorni a settimana.
Una volta determinato l’esatto numero di giorni lavorati nei due mesi di contratto (ad es. 8 giorni), lo si rapporta al numero esatto di giorni di lavoro se avesse avuto un contratto a tempo indeterminato (ad es. 104 giorni).
Il risultato del rapporto (nell’esempio: 8/104 = 0,08) si moltiplica per 26 e si ottiene il numero di giorni di ferie (nell’esempio: 0,08 * 26 = 2,08 da arrotondare a 2).
2) Contratto part time a t.i. di 30 ore settimanali articolate su 5 giorni (dal lunedì al venerdì)
Si tratta di un part time orizzontale.
A tale proposito, l’art. 62, c. 9, CCNL 16.11.2022 dispone:
“9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. (…)”
I giorni spettanti saranno pertanto: 26 se il dipendente è stato assunto da meno di tre anni, 28 se è stato assunto da più di tre anni.
Quanto alla monetizzazione delle ferie residue, si rammenta che essa, attualmente, è possibile alla cessazione del rapporto di lavoro solo nei ristretti e precisi limiti consentiti dalle previsioni dell’art. 5, c. 8, D.L. n. 95/2012 nonché dalle indicazioni applicative fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica con i pareri n. 32937/2012 e n. 40033/2012.
Dall’orientamento espresso inoltre dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato con il parere prot. 94806 del 09/11/2012 si ricava che il divieto di monetizzazione non opera nei casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non sia imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, risoluzione del rapporto per inidoneità fisica permanente e assoluta, ecc.
Proprio perché il pensionamento è un evento la cui data è determinabile con adeguato anticipo, si ritiene che la monetizzazione non sia consentita.
20 marzo 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7164, sintomo n. 7264
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo comparto funzioni centrali pubblicato in data 9 luglio 2025 – Id: 35050
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni locali pubblicato in data 9 luglio 2025 – Id: 35085
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni locali pubblicato in data 9 luglio 2025 – Id: 35089
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