Cancellazione accantonamento per contenzioso a seguito dell’intervenuto pagamento

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
22 Marzo 2024

Ad aprile 22 l'Ente riconosce un dfb a seguito di sentenza (d'appello del 2021) di € 900mila; siamo tuttora in attesa della Cassazione. Con piano rateale col creditore stipulato nell’autunno del 2022, a marzo 2024 finiamo di pagare il dovuto. Dal 2021 accantoniamo una somma sul fondo contenzioso, sulla base di una relazione. Avendo estinto il debito, una nuova relazione può giustificare l’abbassamento del fondo contenzioso? Serve riapprovare in CC l'allegato A1? Se non col consuntivo, è possibile con la verifica degli equilibri?

Risposta

Da quanto esposto nel quesito emerge che l’ente ha accantonato una somma a fronte di un contenzioso il cui importo è stato riconosciuto come debito, importo che con il mese in corso viene totalmente pagato, si presume utilizzando fondi diversi da quelli accantonati; detti fondi accantonati dovrebbero risultare esposti nel prospetto allegato a/1 del rendiconto dell’esercizio 2022 come accantonamento del fondo contenzioso.

Stando così le cose, si richiama quanto previsto al paragrafo 9.2.10 del principio contabile applicato n. 4/2 il quale, ribadendo quanto previsto anche dall’articolo 167, comma 3, del TUEL, espressamente dispone che “” Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo. “”.

Pertanto con il prossimo rendiconto relativo all’esercizio 2023 l’accantonamento di cui sopra potrà essere cancellato: a tal fine detto importo dovrà essere esposto con il segno “meno” nella colonna (d) del prospetto allegato a/1.

Ovviamente nella relazione sulla gestione dovrà essere esplicitata la motivazione di tale cancellazione.

19 marzo 2024              Ennio Braccioni

 

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