Ipotetica rivalutazione della RIA 1990-1993 per gli enti locali, a seguito della sent. C.Cost. n. 4/2024

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
22 Marzo 2024

Si chiede come dovrebbe essere rivalutato l'importo della RIA anno 1990-1993, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale nr. 4/2024.

Risposta

Si deve innanzitutto premettere che la causa intentata dai dipendenti pubblici poi sfociata nella pronuncia della Consulta n. 4/2024 trae origine dall’art. 44 del D.P.R. n. 333/1990 il quale prevedeva la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA) per i lavoratori dei ministeri. 

La legge prevedeva importi crescenti in base alle qualifiche funzionali e all’anzianità di servizio già maturata. 

La successiva Legge n. 388/2000 limitò, tuttavia, i benefici della maggiorazione alle anzianità maturate entro il 1990, da cui i ricorsi in sede legale poi arrivati fino alla Corte Costituzionale.

Posto, dunque, che si discute dell’applicazione di una norma destinata esclusivamente al comparto ministeriale, se si dovesse applicare, per il periodo interessato, l’identico criterio ai trattamenti economici dei dipendenti degli enti locali, sarebbe necessario innanzitutto recuperare l’art. 44, D.P.R. n. 333/1990 che prevede per ciascuna qualifica funzionale un incremento della RIA percepita.

Una volta determinato il nuovo importo della RIA, comunque indicato nei cedolini del personale oggi in servizio assunto in quegli anni, l’ulteriore incremento dovrebbe essere legato, secondo le qualifiche, alla maturazione al 1° gennaio 1990 di un’anzianità di servizio di almeno cinque anni.

Si tratta in ogni caso di calcoli del tutto ipotetici e privi di un appiglio normativo, in assenza di una disposizione che, com’è accaduto a suo tempo per i ministeriali, metta nero su bianco l’attribuzione di tale rivalutazione.

Va infine ribadito che la sentenza della Consulta ha valore immediato solo per coloro che all’epoca fecero ricorso e per coloro che nel tempo lo hanno proposto avendo cura di interrompere periodicamente la prescrizione.

Ne segue l’impossibilità di proporre una quantificazione attendibile di un eventuale incremento della RIA per comparti diversi da quello interessato.

20 marzo 2024   Massimo Monteverdi

 

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